mercoledì, 07 agosto 2024 | 10:07

Decreto correttivo: liquidazione-controllo delle dichiarazioni e determinazione sintetica del reddito PF

Con la pubblicazione in GU del Decreto correttivo della riforma fiscale, è stato ampliato il termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni e sono state apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (artt. 3 e 5, DLgs 05 agosto 2024, n. 108)

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Decreto correttivo: liquidazione-controllo delle dichiarazioni e determinazione sintetica del reddito PF

Con la pubblicazione in GU del Decreto correttivo della riforma fiscale, è stato ampliato il termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni e sono state apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (artt. 3 e 5, DLgs 05 agosto 2024, n. 108)

Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni (art. 3)

In relazione alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stato disposto l'ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

Dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste a seguito i controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (art. 5)

La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che:

a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.


di Anna Russo

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