lunedì, 26 agosto 2024 | 11:12

Settore assicurativo: definiti i contributi 2024

Definite le misure e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2024 dalle imprese e dagli intermediari esercenti attività di assicurazione e riassicurazione (MEF - dm 05 agosto 2024, MEF - dm 06 agosto 2024)

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Settore assicurativo: definiti i contributi 2024

Definite le misure e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2024 dalle imprese e dagli intermediari esercenti attività di assicurazione e riassicurazione (MEF - dm 05 agosto 2024, MEF - dm 06 agosto 2024)


Contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione riassicurazione

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 è stabilito nella misura di seguito indicata:

- 0,55 per mille dei premi incassati nel 2023 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

- 0,14 per mille dei premi incassati in Italia nel 2023 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, i premi incassati nell'esercizio 2023 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 22 novembre 2022, n. 124 in misura pari al 4,26% dei predetti premi.

Il contributo di vigilanza è corrisposto all'IVASS:

- dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;

- dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

Sono escluse dal pagamento, le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese.


Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione riassicurazione

La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro, è determinata come segue:

- Sezione A - agenti di assicurazione:

a) persone fisiche, euro 47,00;

b) persone giuridiche, euro 275,00;

- Sezione B - broker:

a) persone fisiche, euro 47,00;

b) persone giuridiche, euro 275,00;

- Sezione C:

a) produttori diretti, euro 18,00;

- Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:

a) banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane, euro 10.000,00;

b) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro, euro 9.700,00;

c) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM, euro 4.600,00;

- Sezione F - intermediari a titolo accessorio:

a) persone fisiche euro 47,00;

b) persone giuridiche euro 275,00;

- intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:

a) persone fisiche euro 15,00;

b) persone giuridiche euro 80,00.

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2024.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa

Approfondimento