martedì, 27 agosto 2024 | 12:00

Cassazione: Imu, no all'esenzione per abitazione principale

Il contribuente non ha dimostrato che l'immobile in esame costituisse la residenza anagrafica e dimora abituale del medesimo e del suo nucleo familiare (CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2024 n. 22999)

Newsletter Inquery

Cassazione: Imu, no all'esenzione per abitazione principale

Il contribuente non ha dimostrato che l'immobile in esame costituisse la residenza anagrafica e dimora abituale del medesimo e del suo nucleo familiare (CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2024 n. 22999)

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento sull'Imu 2014, 2015, 2016, adottati dal Comune di Milano, relativamente ad un immobile ubicato in Milano, invocando l'esenzione per l'abitazione principale.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello. Secondo l'accertamento dei giudici di merito, il contribuente non ha dimostrato che l'immobile in esame costituisse la residenza anagrafica e dimora abituale del medesimo e del suo nucleo familiare, risultando, al contrario, il ricorrente abitare con il padre e la madre nello stesso fabbricato, ma in altro immobile .

Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

Il Comune si è costituito con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, ma il ricorrente ha ritualmente chiesto decidersi la causa.

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 13, comma 2, d.l. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, in quanto ha la sua residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile in esame, come risulta dalla documentazione in atti (atto di acquisto; utenze, cambio di residenza; etc.) e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti dell'esenzione invocata. Ha anche chiesto di cassare la sentenza impugnata alla luce della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 2020 (adottata e passata in giudicato successivamente al giudizio di appello), che ha accertato la sua residenza e dimora abituale, unitamente al suo nucleo familiare, nell'immobile in esame ed il conseguente diritto all'esenzione Imu per l'annualità 2013.

Il ricorso per la Cassazione è infondato. Il motivo formulato è inammissibile, in quanto, pur denunciando una violazione di legge, concerne l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno negato l'esenzione invocata non in base ad una erronea interpretazione o applicazione della legge (in particolare della nozione di residenza anagrafica o dimora abituale), ma piuttosto in base alla valutazione compiuta del materiale probatorio (puntualmente indicato nella sentenza e, quindi, oggetto di esame). Più precisamente, in base alla valutazione delle prove, hanno escluso che l'immobile in esame abbia integrato, per le annualità 2014, 2015, 2016, la residenza anagrafica e la dimora abituale del ricorrente, ritenendo prevalente gli indizi contrari derivanti dall'omessa denuncia dello stesso ai fini del tributo sui rifiuti rispetto a quelli favorevoli desumibili dall'atto di acquisto e dall'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente. Va, peraltro, sottolineato che la censura non può essere ricondotta nell'ambito dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., visto che ci si trova in presenza di una doppia conforme.

Nè la sentenza impugnata può essere cassata in virtù della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del dicembre 2020, di cui si è allegato il passaggio in giudicato. Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (tra le tante Cass., Sez. 5, 10 ottobre 2019, n. 25516). Da tale premessa deriva che non possono ritenersi coperti da giudicato esterno gli accertamenti di fatti, quali la residenza anagrafica e la dimora abituale, che non hanno carattere permanente, potendo modificarsi nel corso anche dello stesso periodo di imposta.

In conclusione, per la Cassazione il ricorso deve essere rigettato.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa