martedì, 27 agosto 2024 | 18:19

Fondo bilaterale intersettoriale di Bolzano: adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali

L'Inps fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, a seguito dell'adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (INPS – Circolare 22 agosto 2024, n. 88)

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Fondo bilaterale intersettoriale di Bolzano: adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali

L'Inps fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, a seguito dell'adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (INPS – Circolare 22 agosto 2024, n. 88)

In conformità all'obbligo di adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, in data 15 dicembre 2022, Assoimprenditori Alto Adige, Lvh.apa Confartigianato imprese Bolzano, CNA-SHV Unione provinciale degli artigiani, Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige, Confesercenti Alto Adige, Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, Federazione cooperative Raiffeisen, Coopbund Bolzano, A.G.C.I. Alto Adige, Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, CGIL/aGb, SGBCISL, UIL-sGk e ASGB hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol (di seguito, Fondo), già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 riguardanti la riforma della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro . Contestualmente, le parti firmatarie hanno convenuto di ampliare le finalità che il Fondo può perseguire in tema di staffetta generazionale.

A seguito dell'accordo del 15 dicembre 2022 è stato emanato il decreto 22 agosto 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187, adeguando la disciplina del Fondo.

In particolare, le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative:

- all'ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo;

- alla durata e alla misura dell'assegno di integrazione salariale;

- all'applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie;

- all'eliminazione del cd. tetto aziendale.

L'Inps fornisce le istruzioni operative per la corretta applicazione della nuova disciplina del Fondo.

Finalità del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Fondo provvede a:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause (ordinarie e straordinarie) previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all'uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Datori di lavoro interessati

Hanno facoltà di aderire al Fondo i datori di lavoro già aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 148/2015 costituiti successivamente a livello nazionale; in tale caso, a decorrere dalla data di adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo, i datori di lavoro privati che occupano almeno 1 dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in base alla disciplina previgente), in assenza di un Fondo di solidarietà bilaterale nel settore di appartenenza sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo.

Conseguentemente, come anticipato nel messaggio n. 3641/2023, gli stessi - a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 22 agosto 2023 (ottobre 2023) - sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

I medesimi datori di lavoro possono, quindi, utilmente presentare al medesimo Fondo, dalla data del 24 ottobre 2023, le domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

Prestazione di assegno di integrazione salariale

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.

In particolare, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, rispettando i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

L'accesso all'assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste contrattualmente o legislativamente per le integrazioni salariali.

Le domande di accesso alle prestazioni di assegno di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, a tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.

Per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti in data anteriore al 9 ottobre 2023, sono beneficiari, secondo la disciplina previgente, solo i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) e gli apprendisti con contratto professionalizzante, con anzianità lavorativa di 90 giorni.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, nei limiti dell'importo massimo mensile indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.

Tali importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per i trattamenti di integrazione salariale per l'industria. Per l'anno 2024 l'importo massimo è pari a 1.392,89 euro.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è corrisposto al lordo della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pertanto all'importo così determinato non si applica la riduzione del 5,84%.

Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Durata dell'assegno di integrazione salariale

In ordine alla durata della prestazione garantita dal Fondo, l'assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente. In particolare, la durata massima dell'assegno di integrazione salariale è così articolata:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti:

- per una durata massima di 26 settimane, per causali ordinarie;

- per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per la realizzazione di processi di transizione;

- per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria di crisi aziendale;

- per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.

Le durate sopra indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.

Al fine del rispetto dei limiti previsti nel biennio e nel quinquennio mobile, saranno considerati i periodi di assegno di integrazione salariale autorizzati dal FIS, con l'eccezione dei periodi relativi a prestazioni con causale "COVID-19", nonché l'assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi del comma 11-sexies dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015.

Tenuto conto che il D.I. 22 agosto 2023 è entrato in vigore il 24 ottobre 2023, sono istruite sulla base delle disposizioni introdotte dalla novella normativa le domande di assegno di integrazione salariale presentate da tale ultima data, relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 9 ottobre 2023. Fanno eccezione le istanze relative a causali ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE, per le quali sono riconosciuti periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2023.

Informativa sindacale

L'accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste legislativamente o contrattualmente per le integrazioni salariali.

Non è obbligatorio produrre la documentazione probatoria dell'avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli disposti dagli Uffici in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.

Resta ferma la facoltà anche per il Comitato amministratore del Fondo, al fine di avere a disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione della prestazione di assegno di integrazione salariale, di richiedere la suddetta documentazione ai datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa al momento dell'inoltro dell'istanza.

Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale "contratto di solidarietà", invece, deve essere necessariamente allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.

Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni

Una volta ottenute dal Comitato amministratore del Fondo la delibera e la relativa autorizzazione tramite PEC, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'assegno per il nucleo familiare ove spettante e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Le operazioni di conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:

a) dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;

b) dalla data di notifica della autorizzazione rilasciata dall'INPS, se successiva.

Una volta intervenuto il termine decadenziale, la richiesta di rimborso/conguaglio non sarà più operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.

Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.

Contributi di finanziamento

Per il finanziamento della prestazione di assegno di integrazione salariale e in caso di fruizione della medesima prestazione, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario e di un contributo addizionale.

a) Contributo ordinario

È dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario nella misura dello 0,50% dai datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti (ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto, i lavoratori a domicilio e i dirigenti. è dovuto, invece, un contributo ordinario nella misura dello 0,80% dai datori di lavoro che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente (ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva, si evidenzia che i datori di lavoro iscritti al Fondo (contraddistinti dal codice di autorizzazione "6P"), che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole devono darne comunicazione alle Strutture territorialmente competenti per consentire l'attribuzione, alle relative matricole, del codice di autorizzazione "6G", che assume il più ampio significato di "Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15, che opera su più posizioni, tenuta al versamento dei ctr al FIS; azienda con più di 3 dipendenti fino a 15, che opera su più posizioni tenuta al versamento dei ctr al F.do Sol Attività Professionali e Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più di 5 dipendenti tenuta al versamento dei ctr al Fondo solidarietà Bolzano".

b) Contributo addizionale

I datori di lavoro che ricorrono alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono tenuti al versamento di un contributo addizionale nella misura del 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, è prevista (tramite apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno) la possibilità di una riduzione, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, fino alla misura massima del 40% della prevista aliquota di contribuzione ordinaria dello 0,50%.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 22 agosto 2024, n. 88