martedì, 27 agosto 2024 | 15:06

Reverse charge: causa di inapplicabilità

Il regime di reverse charge non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'applicazione del regime di inversione contabile (AdE - principio di diritto 12 agosto 2024 n. 2)

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Reverse charge: causa di inapplicabilità

Il regime di reverse charge non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'applicazione del regime di inversione contabile (AdE - principio di diritto 12 agosto 2024 n. 2)


L'art. 17, co. 6, lett. d-quater), del decreto IVA prevede, a partire dal 2015, l'applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lett. a del medesimo decreto il quale dispone che, le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato.

 

In altre parole, l'adempimento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, comporta, in deroga alle regole ordinarie, che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.




Tanto premesso, laddove per effetto dell'aggiornamento dei prezzi relativi all'energia ceduta, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 devono essere fatturati ordinariamente addebitando l'IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

Tale soluzione è in linea con quanto già chiarito, con la risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011, ove è stato precisato che, nel caso di rettifica degli imponibili o dell'imposta, in aumento o in diminuzione, il meccanismo dell'inversione contabile torna applicabile alle note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 sempre che l'operazione principale cui si riferisce la variazione sia stata anch'essa soggetta al meccanismo dell'inversione contabile.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa

Approfondimento

Rassegna Stampa