Quando le cave estrattive sono soggette a IMU
L’area adibita ad attività estrattiva ed edificabile secondo il PRG è soggetta a IMU con la base imponibile determinata avendo riguardo al valore venale (Cassazione - sentenza 09 agosto 2024 n. 22574, sez. trib.)
Quando le cave estrattive sono soggette a IMU
L’area adibita ad attività estrattiva ed edificabile secondo il PRG è soggetta a IMU con la base imponibile determinata avendo riguardo al valore venale (Cassazione - sentenza 09 agosto 2024 n. 22574, sez. trib.)
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione precisando che è errato ritenere non soggette all'IMU le aree utilizzate per l’attività estrattiva ma qualificate edificabili dal piano regolatore.
A riguardo, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo.
L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.
Nel caso di specie, l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.
Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini IMU e che la base imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale.
di Patrizio Petricelli
Fonte Normativa
Approfondimento
Rassegna Stampa
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