giovedì, 29 agosto 2024 | 10:49

Commercialisti: emendamenti sull'ordinamento contabile degli ETS

Introdotte nuove modifiche alla disciplina contabile degli Enti del Terzo settore, in vigore dal 03 agosto 2024 (CNDCEC - nota 28 agosto 2024 n. 104)

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Commercialisti: emendamenti sull'ordinamento contabile degli ETS

Introdotte nuove modifiche alla disciplina contabile degli Enti del Terzo settore, in vigore dal 03 agosto 2024 (CNDCEC - nota 28 agosto 2024 n. 104)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso in data 9 agosto 2024 l'allegato Circolare n. 6 avente ad oggetto: "Legge 4 luglio 2024, n.104, recante ”Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore". Effetti sull'ordinamento contabile degli enti del Terzo settore".

La Circolare, indirizzata agli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che ha tra i destinatari anche il CNDCEC, interessa direttamente gli iscritti in quanto fornisce elementi e chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell'art. 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti, in vigore dal 03 agosto 2024.

Gli emendamenti esaminati nella Circolare innovano le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore". Nello specifico, la Circolare esamina i seguenti punti:

- l'innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica. La chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell'art. 13 del Codice. La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal co. 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, conosce da un lato l'innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00 e dall'altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica. Conseguenzialmente, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate di cui al successivo co. 2 -bis, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del co. 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;

- gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui. Il medesimo art. 4 della citata legge n. 104/2024 ha aggiunto all'art. 13 del Codice il co. 2 -bis, con il quale è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l'indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata;

- utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali. I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024, in ragione dell'impraticabilità o, comunque dell'estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all'altro in pendenza di esercizio ed in coerenza del criterio temporale espresso nel DM 5 marzo 2020 n. 39, di adozione della modulistica dei bilanci degli ETS;

- l'adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere. L'innalzamento dei limiti dimensionali introdotto dalle modifiche all'art. 13 del Codice sopra trattate è stato accompagnato dal conseguente adeguamento dei limiti dimensionali: dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei tre limiti previsti dalle norme citate discende, rispettivamente, l'obbligo per gli ETS aventi forma associativa di nominare l'organo di controllo interno e l'obbligo per gli ETS costituiti in forma di associazione o di fondazione di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

- la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi. La disciplina contabile degli ETS ha conosciuto un'ulteriore modifica anche con riferimento ai profili pubblicistici legati agli adempimenti derivanti dall'iscrizione al RUNTS: per effetto della nuova formulazione dell'art. 48, co. 3 del Codice, si assiste al passaggio dalla data fissa per l'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi alla data mobile. Difatti, se precedentemente detto adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno, in virtù della previsione contenuta nell'art. 4, co. 1, lett. l, L n. 104/2024, esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.;

- l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice. Da ultimo giova evidenziare che ove, per effetto del sopravvenuto mutamento normativo, emerga una difformità tra le clausole statutarie e la disciplina contenuta negli articoli del Codice oggetto della novella legislativa, troverà applicazione il dettato dell'art. 1339 c.c., con conseguente sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria l'immediata modifica statutaria. Gli enti alla prima occasione utile provvederanno comunque ad allineare il testo statutario alle disposizioni novellate.

di Ilia Sorvillo

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