lunedì, 02 settembre 2024 | 12:40

Bonus ZES Mezzogiorno: assunzioni agevolate dal 1° settembre

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il Decreto Coesione ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (art. 24, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

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Bonus ZES Mezzogiorno: assunzioni agevolate dal 1° settembre

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il Decreto Coesione ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (art. 24, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).


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Soggetti ammessi

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (art. 24, co. 2, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

L'esonero spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 24, co. 3 e 4, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95):

- nel caso di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi;

- con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Soggetti esclusi

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato (art. 24, co. 3, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

Condizioni di applicabilità

L'applicazione del beneficio è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150). (art. 24, co. 5, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

L'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L 23 luglio 1991 n. 223) nella medesima unità produttiva (art. 24, co. 5, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

L'efficacia delle disposizioni relative all'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (art. 24, co. 11, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

Misura e durata

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. L’ agevolazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi (art. 24, co. 1, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

Sanzioni

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero (art. 24, co. 6, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

di Francesca Esposito

Fonte normativa


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