lunedì, 02 settembre 2024 | 17:31

Bonus Donne: assunzioni agevolate dal 1° settembre

A decorrere dal 1° settembre 2024 l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate consente di ottenere un esonero contributivo pari al 100 per cento della quota a carico del datore di lavoro, nel limite di 650 euro mensili - cd. "bonus donne" (art. 23, DL 07 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

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Bonus Donne: assunzioni agevolate dal 1° settembre

A decorrere dal 1° settembre 2024 l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate consente di ottenere un esonero contributivo pari al 100 per cento della quota a carico del datore di lavoro, nel limite di 650 euro mensili - cd. "bonus donne" (art. 23, DL 07 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

Il "Bonus Donne" è stato introdotto dal Decreto Coesione con lo scopo dichiarato di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro.

Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (art. 9, DL 19 settembre 2023 n. 124), ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna individuati annualmente con decreto ministeriale (MLPS - dm 20 novembre 2023 n. 365);

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Sono espressamente esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Il beneficio spetta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di assunzione.

Ai fini dell'accesso all'esonero contributivo, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359, c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dall'art. 4, DLgs 30 dicembre 2023 n. 216.

Viceversa, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Art. 23, DL 07 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95