lunedì, 02 settembre 2024 | 18:29

Bonus Giovani: assunzioni agevolate dal 1° settembre

A decorrere dal 1° settembre 2024 l'assunzione a tempo indeterminato e la trasformazione di un contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, consente di ottenere un esonero contributivo pari al 100 per cento della quota a carico del datore di lavoro - cd. "bonus giovani" (Art. 22, DL 07 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

Newsletter Inquery

Bonus Giovani: assunzioni agevolate dal 1° settembre

A decorrere dal 1° settembre 2024 l'assunzione a tempo indeterminato e la trasformazione di un contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, consente di ottenere un esonero contributivo pari al 100 per cento della quota a carico del datore di lavoro - cd. "bonus giovani" (Art. 22, DL 07 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95).

Il "Bonus Giovani" è stato introdotto dal Decreto Coesione con lo scopo dichiarato di incrementare l'occupazione giovanile stabile.

Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per qualifica non dirigenziale, riferiti a lavoratori/lavoratrici che alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L'esonero spetta anche:

- nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del Bonus Giovani.

Fermo restando le condizioni suindicate, il beneficio è riconosciuto anche con riferimento alla trasformazione di un contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono espressamente esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Il limite massimo di importo è elevato a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini dell'accesso al Bonus Giovani è espressamente richiesto che il datore di lavoro:

- rispetti i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150);

- nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L 23 luglio 1991 n. 223), nella medesima unità produttiva.

L'esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dall'art. 4, DLgs 30 dicembre 2023 n. 216.

Viceversa, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, il beneficio è revocato con il recupero del quanto già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Art. 22, DL 07 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95