martedì, 03 settembre 2024 | 09:38

La rivalutazione dei beni non incrementa il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio

Forniti chiarimenti sulla determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata (AdE – risposta 02 settembre 2024, n. 178)

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La rivalutazione dei beni non incrementa il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio

Forniti chiarimenti sulla determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata (AdE – risposta 02 settembre 2024, n. 178)

Nel caso di specie, il contribuente, titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale di una società immobiliare, rappresenta di voler procedere ad un'operazione riorganizzativa per conferire le quote detenute nell'Immobiliare s.n.c. in una società neocostituita.

Prima dell'operazione di conferimento, Immobiliare s.n.c. si trasformerà in società a responsabilità limitata. Successivamente i soci conferiranno nella newco le partecipazioni della società trasformata.

Tenuto conto che l'Istante intende conferire in una società neocostituita la partecipazione detenuta in Immobiliare s.n.c., chiede:

- se l'imputazione di perdite fiscali per trasparenza al socio, determinate da variazioni diminutive riferite a ricavi e altri proventi iscritti nel conto economico ma non imponibili (contributi Covid, super e iper ammortamenti, ecc.), possa portare il costo fiscale della partecipazione al di sotto dello zero;

- se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società immobiliare in regime di contabilità semplificata determini un effetto incrementativo del costo fiscale della partecipazione dei soci, tenendo altresì presente che la stessa società ha adottato negli anni successivi il regime di contabilità ordinaria.


Con riferimento al primo quesito relativo all'effetto dell'imputazione di perdite fiscali conseguite dalla Immobiliare s.n.c., sul costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio istante, l'Agenzia fa presente che lo stesso non riguarda un caso ''concreto e personale" in quanto, come risulta dall'istanza e dalla documentazione integrativa presentata, la società Immobiliare s.n.c. non ha mai conseguito nè imputato perdite fiscali ai propri soci.

Pertanto, detto quesito deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 156 del 2015, con la conseguenza che non si producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (nella formulazione vigente alla data di presentazione dell'interpello).

In merito al secondo quesito, si evidenzia che la circolare 1° marzo 2022, n. 6/E (cfr. quesito 3.2) ha trattato il tema della disciplina «del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, in un periodo d'imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata».

Il documento di prassi richiamato ha evidenziato che con «la circolare n. 57/E del 18 giugno 2001, è stato precisato che, nell'ipotesi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, la mancanza di una contabilità generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono di regimi semplificati di effettuare accantonamenti a riserva e, pertanto, non è configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva.

Al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica, il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso, l'iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione.

Inoltre, con la circolare. n. 37/E del 2016 - seppur in tema di «Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale» - è stato precisato che la rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata non genera - a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in contabilità ordinaria - la "creazione" di una corrispondente riserva in sospensione d'imposta (cfr. circolari n. 11/E del 2009 e n. 22/E del 6 maggio 2009), anche nel caso in cui il contribuente, successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.

Considerato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta, il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva - qualificabile fiscalmente come riserva di utili -libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva - per consentire l'assegnazione dei beni ai soci - non sarà assoggettato a imposta sostitutiva prevista in materia di assegnazione agevolata.

In considerazione di ciò, in sede di assegnazione dei beni ai soci, il valore fiscale includerà gli effetti della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 185 del 2008 e, nella medesima misura, non risulta alcun saldo attivo di rivalutazione da affrancare riferibile ai beni in esame.

Restano fermi gli effetti ordinari derivanti dall'annullamento della riserva di cui si tratta in sede di assegnazione del bene.».

In linea con la richiamata prassi, considerato che, come evidenziato nell'istanza, Immobiliare s.n.c. all'atto della rivalutazione degli immobili nel 2008 applicava il regime di contabilità semplificata, la stessa non poteva iscrivere alcun saldo attivo di rivalutazione e, a seguito dell'opzione per la contabilità ordinaria, avrebbe dovuto iscrivere, in contropartita del maggior valore dei cespiti affrancati, una posta di patrimonio netto utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio, liberamente distribuibile ai soci.

Risulta, pertanto, inconferente il richiamo alla circolare n. 33/E del 2008 riferita alla diversa ipotesi dell'affrancamento di una riserva iscritta in contropartita al maggior valore degli immobili e che, analogamente alla tassazione ordinaria, comporta l'aumento del costo fiscale della partecipazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 68 del Tuir.

Nel caso di specie, invece, la riserva è già libera da vincoli e, pertanto, all'atto della sua iscrizione in contropartita ai maggiori valori dei cespiti rivalutati non può incrementare il costo fiscale della partecipazione non trovando applicazione il citato comma 6 dell'articolo 68 del Tuir in assenza di imputazione del reddito al socio.

Per quanto sopra esposto, l'Agenzia ritiene che la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 da Immobiliare s.n.c. non incrementi il costo fiscale della partecipazione detenuta dall'Istante neanche per effetto della successiva opzione della società per il regime della contabilità ordinaria.

di Anna Russo

Fonte normativa