giovedì, 05 settembre 2024 | 12:38

Nuovi chiarimenti Inps sui pagamenti diretti

Fornite precisazioni sulla gestione delle istanze di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi 104 e congedo straordinario nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro (INPS – messaggio 30 agosto 2024 n. 2909)

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Nuovi chiarimenti Inps sui pagamenti diretti

Fornite precisazioni sulla gestione delle istanze di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi 104 e congedo straordinario nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro (INPS – messaggio 30 agosto 2024 n. 2909)

Al fine di fornire chiarimenti, l'Istituto riepiloga, in primo luogo, le ipotesi di pagamento diretto per mancata anticipazione da parte del datore di lavoro e le conseguenti attività a carico dell'operatore di Sede.

1. Ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale. In tali casi, il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, dovrà rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennità richiesta. Qualora l'insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore dovrà presentare all'INPS la richiesta di stralcio del credito insinuato, al fine di evitare il pagamento indebito della prestazione.

2. Ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto. In tali casi, l'operatore dovrà acquisire (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) formale diffida, effettuata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, circa l'obbligo di anticipare, entro e non oltre il termine di 30 giorni, la prestazione dovuta. Il datore di lavoro è tenuto a provvedere e a darne contestualmente comunicazione ufficiale all'INPS. Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, la Sede provvederà a pagare direttamente l'indennità spettante con la massima tempestività segnalando all'Area flussi di sede l'inadempimento datoriale e l'avvenuto pagamento diretto.

3. Ipotesi in cui l'INPS stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga.

4. Ipotesi in cui l'Ispettorato territoriale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

5. Ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con datore la cui attività sia successivamente cessata.

6. Ipotesi di aziende per le quali non sussiste l'obbligo di anticipazione, in carenza di relativa previsione nel CCNL di riferimento.


In tutte le predette ipotesi, a fronte dell'istanza del lavoratore, l'operatore effettuerà le necessarie verifiche anche con riguardo ad eventuali conguagli comunque effettuati dal datore di lavoro e procederà al pagamento della prestazione.

Per i casi sopra riportati, le indennità direttamente corrisposte dall'INPS dovranno essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro. Pertanto, al fine di ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma per l'evento in questione (malattia, maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri della madre e del padre, permessi ex lege 104/92 o congedo straordinario).

Qualora il datore di lavoro, invece, avesse provveduto ad anticipare una parte dell'indennità spettante, l'operatore dovrà accertare l'importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell'evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai restanti giorni, utilizzando le specifiche modalità previste dalle procedure di gestione.


di Francesca Esposito

Fonte normativa