Conversione giudiziale del contratto a termine in indeterminato: i riflessi sulla Naspi percepita
Nel caso in cui la Naspi sia stata erogata in occasione dell’involontaria mancanza di lavoro dopo la scadenza di un contratto il cui termine sia stato successivamente dichiarato illegittimo, con conversione giudiziale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà restituire la somma corrispostagli dall’INPS a titolo di l’indennità di disoccupazione? La questione rimessa alle Sezioni Unite (Cassazione - ordinanza 21 agosto 2024 n. 22985, sez. lav.)
Conversione giudiziale del contratto a termine in indeterminato: i riflessi sulla Naspi percepita
Nel caso in cui la Naspi sia stata erogata in occasione dell’involontaria mancanza di lavoro dopo la scadenza di un contratto il cui termine sia stato successivamente dichiarato illegittimo, con conversione giudiziale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà restituire la somma corrispostagli dall’INPS a titolo di l’indennità di disoccupazione? La questione rimessa alle Sezioni Unite (Cassazione - ordinanza 21 agosto 2024 n. 22985, sez. lav.)
La Corte di appello di Perugia era stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di restituzione della somma corrisposta ad un lavoratore dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione involontaria.
I giudici del gravame, in particolare, avevano ritenuto che nel periodo nel quale il lavoratore aveva percepito l'indennità di disoccupazione non avesse in atto un rapporto di lavoro, neppure ricostruibile a posteriori per effetto di una sentenza con la quale era stata accertata la illegittimità dei termini apposti ai contratti intercorsi con la società datrice di lavoro che era stata condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 183 del 2010. Solo dalla predetta sentenza del 2014 infatti si era determinato il ripristino effettivo del rapporto con obbligo per la società di erogare le retribuzioni, ragion per cui ad avviso della Corte doveva giudicarsi illegittimo il recupero operato dall’Ente previdenziale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS, lamentando che lo stato di disoccupazione, quale requisito per l’accesso all'indennità di disoccupazione involontaria, non sussista nei casi, come quello in esame, in cui, seppure per effetto di un successivo accertamento giurisdizionale, venga meno lo stato di non occupazione e, per effetto dell'applicazione dell'art. 32, co. 5, L n. 183 del 2010, con l'erogazione dell'indennità sia ristorato per intero il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale sia stata ordinata la ricostituzione del rapporto.
La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva e la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine. Inoltre, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo che intercorre fra la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro e la data della pronuncia con cui è stata disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Affermata, dunque, l'idoneità dell'indennità risarcitoria, pur nei suoi profili forfetari, a ristorare per intero il pregiudizio subito nel periodo intercorrente tra la cessazione del contratto e la declaratoria di nullità del termine, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, per effetto della ricostituzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato, venga meno la condizione di disoccupazione che determina l'erogazione dell'indennità di mobilità, così come dell'indennità di disoccupazione involontaria, che sia stata corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza e che pertanto sia configurabile un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione.
Tanto premesso, il Collegio ha, però, ritenuto che il mutato quadro delle tutele apprestato per i contratti a termine dalla legge n. 183 del 2010 oltre che per i licenziamenti dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d. lgs. n. 23 del 2015 e l’esistenza di un latente contrasto giurisprudenziale imponessero una riflessione ampia sulla tenuta dei principi sopra esposti, meritevoli di una revisione ad opera delle Sezioni unite.
La Cassazione ha, in particolare, evidenziato la necessità di chiarire in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità di disoccupazione involontaria che ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa