venerdì, 06 settembre 2024 | 13:12

Cassazione: i tributi erariali conservano il proprio termine prescrizionale ordinario

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'irretrattabilità del credito; diversamente, non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella (Cassazione - ordinanza 28 agosto 2024 n. 23304, sez. trib.)

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Cassazione: i tributi erariali conservano il proprio termine prescrizionale ordinario

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'irretrattabilità del credito; diversamente, non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella (Cassazione - ordinanza 28 agosto 2024 n. 23304, sez. trib.)

Nel caso in esame, la società contribuente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, relativa anche a tributi di un determinato periodo d'imposta, deducendo (per quanto qui ancora rileva) l'omessa notificazione dell'atto presupposto, con conseguente prescrizione del credito tributario.

La CTP ha accolto il ricorso in punto di prescrizione quinquennale.

La CTR, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello dell'Agente della riscossione ritenendo che l'appello dell'Agente della riscossione potesse essere proposto anche mediante avvocato del libero foro e, nel merito, che andasse applicata la prescrizione decennale trattandosi di tributi erariali.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi:

- con il primo, la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.., violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria ai tributi erariali. Pertanto, la stessa osserva che deve farsi applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi locali, ad interessi e sanzioni, oltre che ai contributi INPS ai tributi erariali, compresa l'Iva;

- con il secondo, la stessa ha ritenuto, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. (...) cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'Agente della Riscossione abbia potuto spiegare difesa tecnica avvalendosi di avvocato del Libero Foro, ritenendo che nel giudizio di merito ADER debba avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Per la Suprema Corte il ricorso deve essere rigettato, in quanto, entrambi i motivi sono infondati.

Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui ha dedotto la prescrizione quinquennale in relazione a tributi locali, interessi e sanzioni oltre che ai contributi INPS (per i quali vi sarebbe in ogni caso difetto di giurisdizione), non avendo il ricorrente dedotto di avere presentato tali questioni in primo grado e di averle riproposte in appello.

Il primo motivo è infondato in relazione alla dedotta prescrizione quinquennale dei tributi erariali, essendo i tributi erariali - per costante giurisprudenza di questa Corte - assoggettati a prescrizione ordinaria (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278). É la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata da parte ricorrente (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, si limita a produrre l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito; diversamente, tale evento non incide, nè modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che in caso di tributi erariali rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941). Nè può sostenersi che sia rilevabile di ufficio (come sostiene il ricorrente) la questione dell'omessa notifica dell'atto presupposto, costituente eccezione di merito al pari della prescrizione, riservata ad eccezione di parte.

Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha statuito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione - salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace - si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato - di quest'ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, ovvero anche nei casi in cui, ancorchè riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa