venerdì, 13 settembre 2024 | 10:39

Entrate: cripto-attività e imposta di bollo

Forniti chiarimenti su alcuni aspetti cruciali relativi alla dichiarazione delle cripto-attività e all'applicazione dell'imposta di bollo (AdE - risposta 12 settembre 2024, n. 181)

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Entrate: cripto-attività e imposta di bollo

Forniti chiarimenti su alcuni aspetti cruciali relativi alla dichiarazione delle cripto-attività e all'applicazione dell'imposta di bollo (AdE - risposta 12 settembre 2024, n. 181)

Nel caso di specie, il contribuente detiene bitcoin presso una società italiana iscritta nel Registro degli Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). L'Istante ha sempre dichiarato i propri bitcoin nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e, per l'anno 2023, ha visto applicata un'imposta di bollo pari a 26,07 euro, come previsto dal DPR n. 642/1972.

L'Istante non ha incaricato la società di agire come sostituto d'imposta e si interroga su due aspetti:

- se è obbligatorio compilare il Quadro RW ai sensi dell'art. 4 DL n. 167/1990;

- se deve applicarsi l'imposta sul valore delle cripto-attività, introdotta dall'art. 19 DL n. 201/2011.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, conferma che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una disciplina più precisa per le cripto-attività. A partire dal 1° gennaio 2023, le plusvalenze e gli altri proventi generati da cripto-attività (se superiori a 2.000 euro) sono soggetti a tassazione come redditi diversi. Le cripto-attività devono essere dichiarate nel Quadro RW, anche se non generate da investimenti all'estero. Pertanto, l'adempimento riguarda tutte le cripto-attività, indipendentemente dal luogo di detenzione (in Italia o all'estero) e dalle modalità di archiviazione.

La legge, inoltre, ha introdotto un'imposta di bollo del 2 per mille per le comunicazioni relative alle cripto-attività, applicabile almeno una volta all'anno, indipendentemente dall'effettivo invio o redazione della comunicazione. Tuttavia, quando è già stata applicata l'imposta di bollo, non è dovuta l'imposta sul valore delle cripto-attività.

Nel caso specifico, pertanto, l'Agenzia conferma che l'Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16 del modulo. Non è richiesta l'applicazione di un'imposta ulteriore sul valore delle cripto-attività, in quanto la società italiana ha già applicato l'imposta di bollo. Gli importi in euro temporaneamente presenti nel rendiconto, non rappresentando prodotti finanziari, non devono essere inclusi nella dichiarazione.

di Anna Russo

Fonte normativa

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