venerdì, 13 settembre 2024 | 13:23

In G.U. l'attuazione della Direttiva UE che modifica la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Con il DLgs 04 settembre 2024 n. 128 viene attuata la direttiva (UE) 2021/2101 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data

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In G.U. l'attuazione della Direttiva UE che modifica la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Con il DLgs 04 settembre 2024 n. 128 viene attuata la direttiva (UE) 2021/2101 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data

Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali" sono apportate una serie di modifiche.

Di seguito sono indicate quelle più rilevanti.

Ambito soggettivo

E' tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

a) la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

b) la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

c) la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia:

1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure

2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

Soggetti esclusi

Non sono soggette agli obblighi sopra indicati:

1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

3) le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui alla lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra, la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e le succursali adempiono comunque agli obblighi di presentazione e pubblicazione della comunicazione, se tali società o succursali non hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione.

Esenzioni

Gli obblighi previsti non si applicano:

a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;

c) alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;

d) alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella qui indicata e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;

2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della società controllata;

4) gli amministratori della società controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione;

e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio è consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella qui presentee sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;

2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;

4) gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:

a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;

b) nel caso di società capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;

c) una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;

d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate;

f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;

g) per ciascuna giurisdizione fiscale:

1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;

2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;

h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

Pubblicazione

La comunicazione entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, è:

a) depositata a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;

b) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

Responsabilità

La responsabilità di garantire che la comunicazione è redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori della società. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società verifica:

a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio;

b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione se la relazione già lo prevede.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a) e b).

Sanzioni

Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Quando il deposito presso il registro delle imprese delle comunicazioni avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra ridotta della metà. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito.

Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede della società o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti, agli amministratori della società o dell'impresa è applicata la sanzione di cui sopra aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attività di cui al presente decreto è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa