lunedì, 16 settembre 2024 | 15:48

Mercati cripto-attività: l'Italia si allinea al Regolamento UE MiCa

Il DLgs 05 settembre 2024, n. 129, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, ha ufficialmente recepito in Italia il Regolamento (UE) 2023/1114, un passo cruciale per l’armonizzazione della regolamentazione dei mercati delle cripto-attività a livello europeo

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Mercati cripto-attività: l'Italia si allinea al Regolamento UE MiCa

Il DLgs 05 settembre 2024, n. 129, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, ha ufficialmente recepito in Italia il Regolamento (UE) 2023/1114, un passo cruciale per l’armonizzazione della regolamentazione dei mercati delle cripto-attività a livello europeo

L’adozione del Decreto Legislativo n. 129/2024 segna un importante passo avanti per l’Italia nell'adeguamento della propria normativa ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1114. Il decreto fornisce un quadro normativo chiaro e rigoroso, volto a garantire la sicurezza, la trasparenza e la protezione degli investitori nel mercato delle cripto-attività. Allo stesso tempo, promuove lo sviluppo di un ecosistema di cripto-attività competitivo e innovativo, offrendo nuove opportunità agli operatori del settore e aumentando la fiducia degli investitori e dei consumatori nell’utilizzo di questi strumenti digitali.

L’obiettivo del decreto, dunque, è fornire un quadro normativo omogeneo, garantendo la tutela dei consumatori e degli investitori, e assicurando la stabilità e l’integrità dei mercati in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Di seguito la disciplina nel dettaglio.

Ambito di applicazione e definizioni: i concetti principali

Il decreto definisce le cripto-attività come una rappresentazione digitale di valore o diritti, che può essere trasferita e conservata elettronicamente mediante l’utilizzo della tecnologia a registro distribuito o simili. Sono regolati sia gli emittenti di cripto-attività che i fornitori di servizi di cripto-attività, che operano all'interno del mercato italiano e dell'Unione Europea.

Il decreto si applica agli emittenti e ai fornitori di servizi di cripto-attività che operano in Italia o che offrono servizi a residenti italiani. L'armonizzazione normativa garantisce che le stesse regole si applichino uniformemente in tutta l'Unione Europea, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli operatori.

Autorizzazione per i fornitori di servizi di cripto-attività

Tutti i fornitori di servizi di cripto-attività devono ottenere un'autorizzazione per poter operare legalmente nei mercati dell'Unione Europea. Tra i fornitori regolati vi sono i fornitori di servizi di custodia e le piattaforme di scambio di cripto-attività, oltre ad altri operatori specializzati.

Per ottenere l'autorizzazione, i fornitori devono dimostrare la conformità a requisiti riguardanti la solidità finanziaria, la trasparenza e la sicurezza operativa. Questo include l’adozione di misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro e a garantire la protezione delle informazioni personali e dei fondi degli utenti.

Disciplina per gli emittenti di token legati ad attività e di token di moneta elettronica

Il decreto stabilisce regole specifiche per gli emittenti di token legati ad attività e per gli emittenti di token di moneta elettronica. Gli emittenti di token legati ad attività devono mantenere riserve adeguate e garantire che i token siano convertibili in base a quanto indicato nel white paper. È inoltre obbligatorio fornire informazioni chiare e trasparenti sui rischi associati alle cripto-attività, comprese le riserve e i diritti dei detentori.

Per quanto riguarda i token di moneta elettronica, gli emittenti sono obbligati a garantire la convertibilità dei token stessi, dimostrando di possedere riserve adeguate per soddisfare tale obbligo. La trasparenza e la chiarezza sulle caratteristiche dei token e sui rischi connessi sono essenziali per la protezione degli investitori.

Tutela dei consumatori/investitori e obblighi di trasparenza

Il decreto introduce norme rigorose per garantire la tutela dei consumatori e degli investitori. Gli emittenti di cripto-attività e i fornitori di servizi di cripto-attività sono obbligati a fornire informazioni complete, accurate e comprensibili. Ciò include la divulgazione di rischi e caratteristiche dei prodotti offerti, permettendo così agli investitori di prendere decisioni consapevoli.

I fornitori devono rispettare regole di governance interna per garantire la sicurezza delle operazioni, prevenendo comportamenti ingannevoli e proteggendo i fondi dei clienti. Questi obblighi comprendono la gestione sicura delle cripto-attività e l’adozione di misure per evitare rischi operativi.

Vigilanza e sanzioni

Il compito di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme stabilite dal decreto spetta alle autorità competenti, tra cui la Banca d’Italia e la Consob. Queste autorità sono responsabili di assicurare che gli operatori rispettino le regole e possano adottare misure correttive in caso di violazioni.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del decreto includono sanzioni amministrative e, in caso di violazioni gravi, la revoca dell'autorizzazione a operare. Le autorità possono anche intervenire con provvedimenti restrittivi qualora rilevino rischi per la stabilità finanziaria o la protezione dei consumatori.

Misure per prevenire gli abusi di mercato

Il decreto contiene specifiche disposizioni per prevenire abusi di mercato, come il trading basato su informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Le autorità competenti dispongono di strumenti per monitorare le transazioni e individuare comportamenti illeciti, al fine di tutelare l'integrità del mercato delle cripto-attività.

di Anna Russo

Fonte normativa

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