lunedì, 16 settembre 2024 | 18:36

Radiologi autonomi: rivalutazione delle retribuzioni e delle prestazioni

L'Inail ha determinato le retribuzioni convenzionali annue da assumersi con decorrenza 1° luglio 2024 per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (INAIL - circolare 16 settembre 2024 n. 27)

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Radiologi autonomi: rivalutazione delle retribuzioni e delle prestazioni

L'Inail ha determinato le retribuzioni convenzionali annue da assumersi con decorrenza 1° luglio 2024 per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (INAIL - circolare 16 settembre 2024 n. 27)

Ai tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e agli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive si applica l'assicurazione speciale contro gli infortuni sul lavoro prevista per i medici di radiologia.

Il regime di tutela stabilisce che le prestazioni erogate dall'Inail sono determinate sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rivalutate sulla base dell'Indice Foi Istat. In particolare:

- la rivalutazione può aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

- in mancanza della suddetta condizione, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente - Indice Foi Istat  (art. 11, DLgs 23 febbraio 2000 n. 38);

- gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 11, DLgs 23 febbraio 2000 n. 38).

L'Inail ha rilevato che in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - Triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, le variazioni percentuali della retribuzione contrattuale rispetto a quella dell'anno 2016 (presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) sono state inferiori al 10 per cento.

Pertanto, le retribuzioni di riferimento per la determinazione delle prestazioni erogate dall'Inail devono essere rivalutate sulla base delle variazioni effettive dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istat (Indice Foi Istat) intervenute a partire dal 2019 al 2024.

Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2024

Per l'anno 2024, la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (Indice Foi Istat), intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%.

Le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023.

Pertanto, le retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024 sono le seguenti:

Eventi

Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024

anno 2016 e precedenti

euro 29.137,41

anno 2017

euro 29.376,94

anno 2018

euro 29.895,38

anno 2019

euro 29.679,65

anno 2020

euro 29.766,69

anni 2021, 2022 e 2023

euro 30.377,22

anno 2024

euro 30.377,22

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti sulla base della rideterminazione delle retribuzioni convenzionali saranno liquidati dall'Inail d'ufficio, e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.

In caso di variazioni anagrafiche, i dati aggiornati devono essere comunicati alla Sede Inail competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INAIL - circolare 16 settembre 2024 n. 27

MLPS - dm 5 luglio 2024, n. 112