lunedì, 23 settembre 2024 | 09:46

INAIL: aggiornamento dei tassi di interesse di rateazioni e sanzioni

Per effetto della decisione della BCE che ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, dal 18 settembre sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili (INAIL - circolare 20 settembre 2024 n. 28)

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INAIL: aggiornamento dei tassi di interesse di rateazioni e sanzioni

Per effetto della decisione della BCE che ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, dal 18 settembre sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili (INAIL - circolare 20 settembre 2024 n. 28)

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, co. 11, DL 9 ottobre 1989 n. 338, conv. con modif. dalla L 7 dicembre 1989 n. 389) comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 9,15%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 3,65%.
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari rispettivamente al 9,15% (3,65% + 5,5%) e all'11,15% (3,65% +7,5%).
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
In caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP); in caso di evasione, invece, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.
Se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 18 settembre 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

  • INAIL - circolare 20 settembre 2024 n. 28