lunedì, 23 settembre 2024 | 16:48

Patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili: modalità di presentazione della domanda

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato il decreto che regola le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (MLPS - dm 18 settembre 2024 n. 132)

Newsletter Inquery

Patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili: modalità di presentazione della domanda

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato il decreto che regola le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (MLPS - dm 18 settembre 2024 n. 132)

A decorrere dal 1° ottobre 2024 entra in vigore il regolamento attuativo delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, che individua anche i requisiti di rilascio, i criteri di attribuzione dei crediti e le modalità di recupero di quelli decurtati.

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti

La patente a crediti è rilasciata in formato digitale.

Ai fini del rilascio della patente deve essere presentata domanda all'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso il portale istituzionale, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i professionisti e intermediari di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L'accesso al portale avviene tramite SPID, CIE e CNS.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. In assenza di documento equivalente è necessario presentare la domanda.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare tramite il portale l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. In assenza di documento equivalente è necessario presentare la domanda.

Entro 5 giorni dal deposito devono essere informati della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede alla revoca. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contenuti informativi della patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della patente;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Le informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g), per un tempo non superiore a 5 anni dall'iscrizione sul portale.

Sospensione della patente

Il provvedimento cautelare di sospensione è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.

Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti suindicati almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

La durata della sospensione della patente è determinata sulla base della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. Comunque la sospensione non può essere superiore a 12 mesi.

Crediti ulteriori

I crediti possono essere incrementati nelle seguenti ipotesi:

- in base alla data di iscrizione alla CCIAA, sono attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente;

- in assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti fino a 30 crediti;

- per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi sono attribuiti fino a 10 crediti:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento della presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente i crediti ulteriori sono attribuiti previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Sospensione dell'incremento dei crediti

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento dei crediti ulteriori è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico.

Fatto salvo quanto suindicato, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di crediti ulteriori, non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

Recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il recupero dei crediti decurtati è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Modifiche nell'assetto societario

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - dm 18 settembre 2024 n. 132

Approfondimento

Sistema di qualificazione delle imprese edili (Patente a crediti)