martedì, 24 settembre 2024 | 17:36

Patente a crediti: prime indicazioni dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della disciplina relativa alla patente a crediti prevista per le imprese e i lavori autonomi che svolgono lavori in cantieri temporanei o mobili (INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4)

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Patente a crediti: prime indicazioni dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della disciplina relativa alla patente a crediti prevista per le imprese e i lavori autonomi che svolgono lavori in cantieri temporanei o mobili (INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito il quadro normativo che regola l'applicazione della cd. "patente a crediti" necessaria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili nell'ambito di lavori edili o di ingegneria civile individuati dall'allegato X del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 (MLPS - dm 18 settembre 2024 n. 132).

Alla luce delle disposizioni attuative adottate dal Ministero, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni per la corretta applicazione della disciplina sulla "patente a crediti".

Soggetti interessati

Riguardo ai soggetti obbligati, l'Ispettorato evidenzia che sono tenuti al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE sono anch'esse tenute al possesso della patente. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'UE, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente.

Sono espressamente esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Sono altresì escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Requisiti

L'Ispettorato evidenzia che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.

Infatti, con riferimento ai seguenti requisiti il Decreto attuativo precisa "nei casi previsti dalla normativa vigente":

- possesso del documento di valutazione dei rischi;

- possesso della certificazione di regolarità fiscale;

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Modalità operative e tempistiche

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo.

La domanda può essere presentata anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). In tal caso, il delegato deve munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari - ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti - non tutti i requisiti sono richiesti per tutte le categorie. Pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, il portale consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

L'Ispettorato precisa che ai fini di una corretta presentazione della domanda sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);

- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre 2024 è comunque possibile presentare, utilizzando l'apposito modello, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

E' possibile richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'INL sulla base di un accertamento in ordine all'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l'assenza del DURC - non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'INL o di altri organi di vigilanza.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del DLgs. n. 758/1994.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

L'INL può sospendere la patente fino a 12 mesi, in via cautelare, quando nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.

In particolare, il provvedimento di sospensione è adottato "dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente". Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

I presupposti per l'adozione del provvedimento sono dati dal verificarsi di infortuni:

- da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave";

- da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra, almeno a titolo di colpa grave.

L'attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sulla base dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la "colpa grave" è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;

- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;

- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

La sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l'ipotesi di una "irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente"; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente - ad esempio in caso di perdita di un arto - che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per "colpa grave", della durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. Non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

Ricorso avverso il provvedimento e verifica del rispristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio - Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro - che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione".

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti.

In proposito l'Ispettorato precisa che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell'INL, unitamente alle modalità operative da seguire.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva". Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Decurtazione dei crediti

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle previste, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

I provvedimenti sanzionatori che determinano la decurtazione dei crediti devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 711,92 a Euro 2.562,91.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;

- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Approfondimento

Rassegna Stampa

iQnotizie - Patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili: modalità di presentazione della domanda, del 23 settembre 2024, di Ciro Banco