mercoledì, 25 settembre 2024 | 13:00

L'indennità per inabilità temporanea al lavoro è tassabile

No al rimborso delle imposte trattenute sulla quota di indennità per inabilità temporanea al lavoro (Cassazione - ordinanza 24 settembre 2024 n. 25524, sez. trib.)

Newsletter Inquery

L'indennità per inabilità temporanea al lavoro è tassabile

No al rimborso delle imposte trattenute sulla quota di indennità per inabilità temporanea al lavoro (Cassazione - ordinanza 24 settembre 2024 n. 25524, sez. trib.)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il lavoratore proponeva all'Agenzia delle Entrate istanza con la quale chiedeva la restituzione delle imposte trattenute nel periodo 2008-2011 a titolo di Irpef, addizionale comunale e regionale, sulla quota di indennità per inabilità temporanea al lavoro a lui erogata dalla ex Ipsema, ora Inail, in quanto ritenuta esente in ragione del R.D.L. 23/09/1937, n. 1918 e successive modifiche. L’Amministrazione rimaneva inerte e, in sostanza, rifiutava il rimborso.

Il lavoratore impugnava il silenzio - rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno e, a fondamento dell'istanza di rimborso, invocava l'art. 24 del citato R.D.L. 1918/1937 che esentava dalla imposizione diretta l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la illegittimità della pretesa restitutoria e affermando che la disposizione invocata dal ricorrente era stata abrogata con l'intero R.D.L. 1918/1937 e, in ogni caso, superata dall'art, 6, comma 2, t.u.i.r. e dalla nuova disciplina sulle esenzioni dettata dal d.P.R. 29/09/1973, n. 601.

La CTP di Salerno, ritenuta la fondatezza della prospettazione dell'Ufficio, respingeva il ricorso, e con esso l'istanza di rimborso, ma il lavoratore proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez, stacc. di Salerno. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, affermava il diritto del contribuente al rimborso.

Avverso la pronuncia della CTR della Campania, sez. stacc. di Salerno, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo deducendo violazione e falsa applicazione di legge, art. 24 R.D.L. 1918/1937, art. 42 d.P.R. 29/09/1973, n. 601 nonché degli artt. 6 e 48, d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.) in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo l’Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere ancora vigente la norma invocata a fondamento dell'esenzione e, cioè l'art. 24 R.D.L. 1918/1937.

Per la Cassazione il motivo è fondato e accoglie il ricorso. Per la Suprema Corte la sentenza viola principi più volte affermati da questa Corte nell'interpretare la medesima successione di testi normativi; in materia d'imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l'abrogazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, l'esenzione prevista dall'art. 24, comma 2, del r.d.l. n. 1918 del 1937, l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla gente di mare dall'ente previdenziale è soggetta a tassazione, poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. 14/09/2016, n. 18022). Ed ancora in materia di imposte sui redditi, non spetta l'esenzione prevista dall'art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1938, n. 831, per le indennità corrisposte alla gente di mare dall'ente previdenziale a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro con riferimento all'imposta di ricchezza mobile, poiché detta esenzione deve ritenersi abrogata come conseguenza necessitata dell'espressa abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile disposta dall'art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Né può ritenersi che il suddetto art. 24 sia ancora vigente per il solo fatto che l'art. 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, nel convertire in legge il d.l. 22 dicembre 2008, n, 200, ha espressamente escluso il r.d.l. 23 settembre 1938, n. 1918, dall'elenco dei testi normativi abrogati, a differenza di quanto aveva disposto il d.l. oggetto di conversione, in quanto la descritta vicenda ha determinato solo la non abrogazione delle norme ancora vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 200 del 2008, ma non anche la reviviscenza di norme abrogate in precedenza, ovvero perché l'art. 135 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario, manteneva ferme, in materia di imposte sui redditi, le agevolazioni tributarie previste dal leggi speciali, in quanto il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni è di stretta interpretazione e non può transitare da un tributo all'altro» (Cass. 23/05/2012, n. 8121).


di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento