Cassazione: la presunzione di distribuzione utili nelle società a ristretta base sociale
La Corte di Cassazione, con la sentenza 29 luglio 2024, n. 21158, sez. trib., ribadisce un principio consolidato in materia di accertamenti tributari per le società a ristretta base sociale, sottolineando l’onere della prova a carico del contribuente nel dimostrare la non distribuzione degli utili extracontabili.
Cassazione: la presunzione di distribuzione utili nelle società a ristretta base sociale
La Corte di Cassazione, con la sentenza 29 luglio 2024, n. 21158, sez. trib., ribadisce un principio consolidato in materia di accertamenti tributari per le società a ristretta base sociale, sottolineando l’onere della prova a carico del contribuente nel dimostrare la non distribuzione degli utili extracontabili.
Nel caso di specie, il contribuente, socio al 50% della società, aveva contestato la presunzione di distribuzione degli utili sostenendo che non vi fosse stato alcun accordo tra i soci per la ripartizione degli stessi, e che vi fossero stati contrasti con l’altro socio, che avevano portato a contenziosi legali. Inoltre, non essendo stati approvati i bilanci della società, e non avendo partecipato alla gestione societaria a partire dall’agosto 2005, il socio aveva dichiarato di non avere percepito gli utili in questione.
La CTR, accogliendo tali argomentazioni, aveva escluso l’applicabilità della presunzione, basandosi sulla prova a discarico fornita dal contribuente.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, basato su due motivi principali: il primo riguardava la violazione della normativa fiscale di riferimento, in particolare gli articoli del DPR 600/1973 che legittimano la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale; il secondo motivo contestava il mancato esame da parte della CTR di elementi decisivi che avrebbero potuto confermare la presunzione.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, confermando che, secondo la consolidata giurisprudenza, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili si applica a tutte le società di capitali a ristretta base sociale. Tale presunzione si fonda sull'idea che la limitata partecipazione societaria implichi una stretta condivisione delle decisioni e degli affari tra i soci, rendendoli consapevoli della distribuzione di eventuali utili non dichiarati. La Corte ha ribadito che tale presunzione può essere vinta solo con prove concrete che dimostrino che gli utili non siano stati distribuiti, ma piuttosto accantonati o reinvestiti, o che siano stati percepiti da altri soggetti.
Nella sentenza impugnata, la CTR aveva ritenuto che la presunzione di distribuzione fosse stata superata in base ai dissidi tra i soci, alla mancata approvazione dei bilanci e all’estromissione del contribuente dalla gestione della società a partire dall'agosto 2005. Tuttavia, la Cassazione ha considerato tali elementi non rilevanti ai fini dell’anno d'imposta 2004, durante il quale il contribuente risultava ancora socio attivo e amministratore con poteri disgiunti. In altre parole, i fatti successivi non possono essere utilizzati come prova per escludere la distribuzione degli utili relativi all'anno in questione.
La Corte ha cassato la sentenza della CTR, ordinando un nuovo esame del caso da parte della Corte di giustizia tributaria delle Marche in diversa composizione. È stato stabilito che il contribuente non può limitarsi a dichiarare la propria estraneità alla gestione societaria per superare la presunzione di distribuzione, ma deve fornire prove concrete che dimostrino la mancata percezione degli utili o la loro destinazione ad altri fini. Inoltre, la Cassazione ha precisato che la mancata approvazione dei bilanci o i dissidi tra i soci non sono elementi sufficienti per escludere la presunzione.
di Anna Russo
Fonte normativa