lunedì, 30 settembre 2024 | 14:12

In GU il Correttivo-Ter al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Pubblicato, nella GU n. 227 del 27 settembre 2024, il DLgs 13 settembre 2024 n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 28 settembre 2024. Di seguito le principali novità

Newsletter Inquery

In GU il Correttivo-Ter al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Pubblicato, nella GU n. 227 del 27 settembre 2024, il DLgs 13 settembre 2024 n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 28 settembre 2024. Di seguito le principali novità

Modifiche all’ambito di applicazione e definizioni, ai principi generali, alla pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure, nonché ai principi di carattere processuale (artt. 1 a 4)

Gli articoli da 1 a 4 recano modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capi I e II (Sezioni I-III) del codice della crisi d’impresa relativamente all’ambito di applicazione e alle definizioni utilizzate nel provvedimento, ai principi generali, alla pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure, nonché ai principi di carattere processuale. In particolare:

- viene chiarita la definizione di ‘consumatore’, con l’obiettivo di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore. Si sottolinea, come l'intervento si renda necessario in quanto tale procedura non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il
debitore. Si reputa quindi necessario esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore (articolo 1 comma 1, lett. a);

- viene novellata la nozione di 'professionista indipendente', al fine puntualizzare le caratteristiche di indipendenza che devono
contraddistinguere tale funzione e di chiarire che il professionista in questione, oltre ad essere iscritto al registro dei revisori ed all’elenco dei gestori della crisi, deve essere iscritto agli albi di avvocati, commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro (o di società o studi associati tra professionisti dei medesimi ordini), come già previsto nella legge fallimentare (articolo 1, comma 1, lett. d);

- viene modificato il comma 4 dell’articolo 3 del codice menzionato, concernente l’Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e contenente le indicazioni generali, fornite alle imprese in attuazione della direttiva Insolvency, perché si muniscano di efficaci strumenti di analisi della propria situazione al fine di poter prevedere l’emersione della crisi agendo tempestivamente per scongiurarla e/o risolverla (c.d. allerta precoce). Si chiarisce che i segnali elencati al suo interno servono ad agevolare, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, la «previsione» di cui al comma 3, e perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva (articolo 2, comma 1);

- viene sostituito il comma 2 dell'articolo 5-bis del codice menzionato, primo periodo, rafforzando il ruolo e l’utilizzo del test pratico di risanamento previsto, nell’ambito della composizione negoziata, dall’articolo 13, comma 2 (articolo 3, comma 1, lett. a);

- viene modificato l’articolo 7 del codice, che disciplina la Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, eliminando dal comma 3 il riferimento alla ‘conversione’ (articolo 4, comma 1).

Modifiche alla disciplina della composizione della crisi (art. 5)

L’articolo 5 reca una serie di novelle alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi contenuta nella Parte Prima, Titolo II, Capo I del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare:

- viene chiarito che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (comma 1, lett. a);

- si stabilisce, in primo luogo, che l’attività eventualmente condotta dall’esperto dopo la composizione, quando tale attività sia di completamento della procedura seguita dall’esperto, rientri a pieno titolo nell’incarico conferito. A tale attività, quindi, non si applica il regime di incompatibilità (della durata di due anni) previsto dal medesimo art. 16, al comma 1 (comma 3, lettera a);

- si prevede, inoltre, che l’esperto, nei propri pareri, dia conto delle attività - già svolte o che intenda svolgere - finalizzate al buon andamento delle trattative che coinvolgono i creditori, l’imprenditore ed altri soggetti interessati (comma 3, lettera b) che
inserisce un nuovo comma 2-bis nell’articolo 16);

- viene modificato il comma 5 dell’art. 16 del codice. Tale comma riguarda la partecipazione delle banche, degli intermediari finanziari, e dei cessionari al procedimento della composizione negoziata. Il testo novellato conferma (rispetto alle disposizioni vigenti) che l’accesso alla composizione negoziata, non implica la sospensione o la revoca delle linee di credito in favore
dell’imprenditore, anche da parte dei soggetti sopra menzionati. La novella in esame specifica, in più, che l’accesso alla composizione negoziata non è ragione di una diversa classificazione del credito. Ai fini della classificazione del credito, prosegue il testo novellato, si deve tenere conto, di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale. La sospensione delle linee di credito in applicazione della disciplina prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa e deve essere specificamente motivata da parte degli istituti bancari. Il testo come novellato prevede, inoltre, che la prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità dei medesimi istituti bancari. (comma 3, lettera c);

- viene introdotto un nuovo comma 2-bis nell’art. 23 che consente all’imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare una proposta di accordo transattivo rivolta alle agenzie fiscali. Tale proposta prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. Si specifica che tale disciplina non è applicabile a risorse proprie dell’UE. La proposta deve essere corredata di una relazione che ne attesti la convenienza per il creditore pubblico. L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto. Produce effetti con il suo deposito presso il tribunale (comma 9, lettera b, numero 3).

Modifiche alla disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (art. 6)

L’articolo 6 propone novelle alla disciplina sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, contenuta nel Capo II del Titolo II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare:

- viene modificato l'art. 25-sexies, proponendo di espungere il riferimento all’esito “non positivo” della composizione negoziata
e chiarendo i casi al ricorrere dei quali si possa richiedere il concordato semplificato. Si propone, inoltre, una modifica al fine di stabilire che la suddivisione dei creditori in classi, eventualmente contenuta nella proposta di concordato semplificato, riguardi anche i privilegiati degradati al chirografo di cui all’art. 84, comma 5, del codice medesimo (comma 1, lettera a);

- ulteriore modifica riguarda la valutazione della proposta di concordato da parte del tribunale, il quale dovrà valutare la ritualità della proposta anche con riferimento, secondo la nuova formulazione, alla corretta formazione delle classi di creditori. La novella prevede, inoltre, che il tribunale possa concedere un ulteriore termine per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. Tale termine non dovrà comunque essere superiore a 15 giorni (comma 1, lettera c).

Modifiche alla disciplina concernenti segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (art. 7)

L’articolo 7 propone novelle alla disciplina concernente segnalazioni per la anticipata emersione della crisi, contenuta nel Capo III del Titolo II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare:

- le norme ivi contenute affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi (comma 1, lettera a);

- viene previsto che la tempestiva segnalazione sia valutata ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità dei medesimi organi di controllo o revisione. Si stabilisce, inoltre, che la segnalazione è comunque da considerarsi “tempestiva” se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, della situazione di crisi da parte dell’organo di controllo o di revisione (comma 1, lettera b).

Modifiche alla disciplina in materia di piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (artt. 15, 17)

Gli articoli da 15 e 17 dello schema di decreto recano una serie di modifiche alla disciplina in materia di accordi e di piani di ristrutturazione soggetti a omologazione di cui alla Parte I, Titolo IV, Capi I, I-bis del del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare:

- viene modificato l’articolo 56 del codice che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento prevedendone un contenuto minimo obbligatorio (articolo 15, comma 1);

- viene inserito il comma 1-bis al fine di consentire al debitore che utilizza lo strumento in questione di proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei crediti vantati. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni (articolo . 17, comma 1);

Modifiche alla disciplina di concordato preventivo (art. 21)

L’articolo 21 dello schema di decreto reca novelle ad articoli che sono compresi nella Sezione I del Titolo III della Parte Prima del codice concernente finalità e contenuti del concordato preventivo. In particolare, viene modificato l'articolo 88, sul trattamento dei crediti tributari e contributivi. La novella dispone circa l'omologazione, ferme tutte le altre condizioni poste dalle norme applicabili, anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, specificando, tra l’altro, che per “mancanza di adesione” debba intendersi anche il voto contrario (comma 4).

Entrata in vigore (art. 56)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si specifica, dunque, che le disposizioni di cui all'art. 5, co. 9, lett. b), n. 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Inoltre, si prevede che le disposizioni di cui agli artt. 16, co. 6, 17, co. 1, lett. a), e 21, co. 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Infine, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

Approfondimento

Rassegna stampa