Assegno di Inclusione: ultime FAQ ministeriali
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad ulteriori quesiti riguardanti la misura dell'assegno di inclusione fornendo chiarimenti sulle condizioni di accesso e fruizione, e sulle modalità di applicazione dei tirocini
Assegno di Inclusione: ultime FAQ ministeriali
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad ulteriori quesiti riguardanti la misura dell'assegno di inclusione fornendo chiarimenti sulle condizioni di accesso e fruizione, e sulle modalità di applicazione dei tirocini
Ai fini della richiesta ADI per occupato si intende un componente che svolge un'attività di lavoro dipendente con un reddito annuo pari o superiore ad €. 8.500,00 annui (cui consegue un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 13 del DPR 917/1986) oppure un'attività di lavoro autonomo con un reddito annuo pari o superiore ad €. 5.500,00 annui (cui consegue un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 13 del DPR 917/1986).
Tempi e durata degli interventi
I tempi di durata degli interventi non possono essere previsti a monte dovendo essere calibrati sulla base delle esigenze del caso tramite analisi dei bisogni e delle risorse del nucleo svolta congiuntamente alla famiglia dagli operatori dei servizi sociali.
Quale utile strumento di ausilio per la definizione di tempi e durata degli interventi si invita a consultare le linee guida per la definizione dei PAIS DM 72 del 2 maggio 2024 disponibile alla pagina ADI operatori. In particolare, nella sezione Scheda Incontri di monitoraggio e verifica, vengono inseriti gli incontri periodici di monitoraggio e verifica degli impegni e delle condizioni di benessere del nucleo familiare. Questi incontri sono volti ad accompagnare il beneficiario ed il nucleo nel processo di cambiamento e in vista della costruzione del buon esito dello stesso e quindi del raggiungimento dei risultati attesi.
Condanne definitive commesse all'estero
La presenza di una condanna definitiva non inferiore ad un anno nei 10 anni precedenti impedisce l'accesso alla misura ADI a prescindere dal locus commissi delicti e dal fatto che si tratti di una sentenza emessa da un Tribunale straniero.
Condanna definitiva di breve durata
Chi ha avuto una condanna per pena inferiore all'anno può accedere all'ADI.
Non possono accedere alla misura ADI, invece, coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell' art.8 del DL 48 del 2023 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonchè all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria.
La suddetta previsione si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.
Tirocini di inclusione sociale
Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.L. n. 48/2023 in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese la cumulabilità con il beneficio ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3000 euro lordi. In buona sostanza, non saranno considerati 3000 euro di indennità di tirocinio e la parte che eccede sarà tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del beneficio spettante. Ciò per quanto riguarda i tirocini assimilabili a politiche attive del lavoro.
Per quanto riguarda i tirocini così detti di inclusione sociale (come definiti dalle "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate con accordo in conferenza unificata Stato Regioni e Province autonome nella seduta del 22 gennaio 2015) non sono assimilabili a politiche attive del lavoro, essendo trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi, secondo quanto specificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), punto 2 del DL 48/2023.
Dichiarazione tirocinio sociale
I case manager dovranno sempre inserire il tirocinio in GePI tra i sostegni erogati nell'ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell'ADI-Com esteso.
Distinzione fra tirocinio di inclusione sociale e tirocinio per la formazione e l'orientamento
I tirocini sociali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell'ambito del Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale.
Ai fini del trattamento dei Tirocini Sociali, è bene rilevare che l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, nel determinare i requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.”. Sotto quest'ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.
Diverso è il caso dei Tirocini di formazione e orientamento, attivabili dai servizi per il lavoro nell'ambito del Patto di Servizio Personalizzato, che ricadono nelle previsioni dell'art. 3, comma 7 del DL 48/2023, che dispone che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, (…) la cumulabilità con il beneficio previsto (…) è riconosciuta entro il limite massimo di 3000 euro lordi annui per il nucleo familiare. Il beneficiario deve comunicare ad INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro utilizzando il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio.
Pertanto, per i Tirocini di Inclusione Sociale:
- i beneficiari ADI non sono tenuti a presentare l'ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell'ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
- i case manager dovranno sempre inserire il tirocinio in GePI tra i sostegni erogati nell'ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell'ADI-Com esteso.
Tra le spese che possono essere pagate con l'ADI sono incluse:
- il pagamento della struttura per anziani. In tal caso, tuttavia, il pagamento può essere effettuato tramite POD o mediante contanti. Non può essere utilizzato il bonifico;
- il pagamento della TARI.
Costi di assicurazione per PUC e SFL volontari
Agli oneri per le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè per la responsabilità civile verso terzi, in favore dei beneficiari dell'ADI e del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL si provvede a valere con risorse del Fondo Povertà e dei Fondi europei secondo le indicazioni dei relativi atti di riparto e gestione, come indicato all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 156/2024.
Ai beneficiari ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi per la particolare natura delle attività di volontariato si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e in particolare dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Agli oneri per le coperture assicurative sostenuti dagli enti del Terzo Settore per la partecipazione dei beneficiari ADI alle attività di volontariato, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi Europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi sostenuti dagli enti del Terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, per i casi di partecipazione ai PUC.
di Ciro Banco