mercoledì, 09 ottobre 2024 | 13:53

Il Decreto Omnibus diventa legge

Tra le varie misure contenute nel provvedimento il Bonus Natale per i lavoratori dipendenti, le nuove disposizioni sul Concordato preventivo biennale, sul credito d'imposta Zes e in ambito sportivo (Legge 07 ottobre 2024, n. 143)

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Il Decreto Omnibus diventa legge

Tra le varie misure contenute nel provvedimento il Bonus Natale per i lavoratori dipendenti, le nuove disposizioni sul Concordato preventivo biennale, sul credito d'imposta Zes e in ambito sportivo (Legge 07 ottobre 2024, n. 143)

La Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 09 agosto 2024 n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, entra in vigore il 9 ottobre 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

All'articolo 1 sono integrate le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione
di investimenti nella ZES unica. In particolare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle
relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione.
La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.
Tali disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione inviata rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Con un provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Inoltre:
- si stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024;

- si disciplina l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento sia inferiore a quello massimo riconoscibile;

- si interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, devono essere prodotte negli Stati membri dell’UE.

Indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti

L’articolo 2-bis prevede per l'anno 2024 una indennità a favore dei lavoratori dipendenti nella misura massima di 100 euro. Il beneficio in oggetto è subordinato al verificarsi di determinate condizioni. Precisamente il lavoratore dipendente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- il reddito complessivo non deve essere superiore a 28.000 euro; il reddito complessivo, al fine in oggetto, comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per alcune fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia, mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità;
- il lavoratore deve avere fiscalmente a carico sia il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – sia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato; è tuttavia sufficiente che il lavoratore abbia fiscalmente a carico soltanto il figlio (rientrante nella suddetta definizione) qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Al di fuori delle suddette condizioni, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, non si ha diritto all’indennità una tantum, a prescindere dal livello dei redditi e quindi anche nell’ipotesi che il reddito dei due coniugi sia inferiore al suddetto limite di 28.000 euro.
Si ricorda che un coniuge o un figlio può essere considerato fiscalmente a carico qualora il reddito del medesimo non sia superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
L’indennità una tantum in esame non è riconosciuta – fermo restando il diritto ad essa per i casi suddetti in cui è sufficiente il requisito relativo al figlio – per le situazioni di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; al riguardo, si potrebbe valutare se tale fattispecie di esclusione debba ricorrere anche per il caso di un coniuge legalmente separato, ma fiscalmente a carico dell’altro coniuge; si ricorda che il coniuge legalmente separato può essere considerato fiscalmente a carico dell’altro coniuge – fermo restando il suddetto limite massimo di reddito di 2.840,51 euro – nei casi in cui i due soggetti siano ancora conviventi o intercorrano tra di essi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il requisito sopra menzionato relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato – ferma restando la condizione che il lavoratore abbia altresì almeno un figlio a carico – anche per i casi in cui il soggetto fiscalmente a carico sia invece costituito da una delle due parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro. Oltre a tale requisito, inerente al livello del reddito da lavoro dipendente, si prevede che la misura dell’indennità sia proporzionalmente ridotta (rispetto all’importo suddetto di 100 euro) qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.
L’indennità è corrisposta, su richiesta del lavoratore (che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli), dal datore di lavoro sostituto di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con diritto del datore a fruire della compensazione fiscale a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

I sostituti d'imposta verificano in sede di conguaglio fiscale la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nei casi di mancata corresponsione insieme con la tredicesima, l’indennità è riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi; in quest’ultima sede, sono altresì determinati gli eventuali recuperi per i casi di importo (in tutto o in parte) non spettante.

L'indennità è quindi rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono

L’articolo 2-ter riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (art. 21 dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 previste dal co.1 dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale (art. 9 , DLgs 12 febbraio 2024, n. 13) non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di seguito indicato ovvero che ne decadono.

Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

L’articolo 2-quater consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive; specifica che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro; specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio; indica il periodo di imposta di riferimento; stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento; rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura sopra indicata.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti in esame applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti in esame applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti in esame applicano le imposte sostitutive sopra indicate diminuite del 30 per cento.

Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Misure fiscali nel settore sportivo

Negli articoli 3 e 4 si introducono le seguenti disposizioni nel campo sportivo:

- ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’art. 5, co. 15-quater, DL 21 ottobre 2021, n. 146;

- al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, si estende il credito d’imposta concesso per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, DL 14 agosto 2020, n. 104) per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.

Si precisa che l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche certificano di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione

di Daniela Nannola e Anna Russo

Fonte Normativa

Rassegna Stampa

Approfondimento