Parità di genere: rettifica della domanda di esonero contributivo entro il 15 ottobre
I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024 (Inps - comunicato 02 ottobre 2024)
Parità di genere: rettifica della domanda di esonero contributivo entro il 15 ottobre
I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024 (Inps - comunicato 02 ottobre 2024)
I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità di genere hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1 per cento, con un limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, L 05 novembre 2021 n. 162).
Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.
Per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato "PAR_GEN".
Per la determinazione del beneficio spettante, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Alla scadenza del termine, verranno elaborate tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.
Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
I datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
Inps - comunicato 02 ottobre 2024
Approfondimento
Esonero contributivo aziende in possesso della certificazione della parità di genere