lunedì, 07 ottobre 2024 | 17:50

IMU: richiesta di rimborso per errori sulla rendita catastale

La Cassazione chiarisce quando le rettifiche di rendita catastale finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo (Cassazione - ordinanza 27 settembre 2024 n. 25868)

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IMU: richiesta di rimborso per errori sulla rendita catastale

La Cassazione chiarisce quando le rettifiche di rendita catastale finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo (Cassazione - ordinanza 27 settembre 2024 n. 25868)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la Ctr di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto dai controricorrenti nei confronti del comune di R.C. avverso la sentenza emessa dalla Ctp di Reggio Calabria di rigetto dell'originario ricorso proposto dai contribuenti, relativo al diniego sulla loro richiesta di rimborso e restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di ICI-IMU per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 relativamente ad un capannone di cui erano comproprietari. La CTR ha ritenuto che l'errore nella modifica della rendita catastale non fosse riconducibile ai contribuenti.

La CTR si è pronunciata sulla retroattività della variazione della rendita catastale ed al collegato diritto al rimborso dell'imposta versata, riportandosi ad orientamento di questa Corte (Cass. 20463 del 28.08.2017; Cass.18023/2004; Cass. n.15560/2009; Cass. n. 25328/2010) secondo cui le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo, poiché la nuova rendita si va a sostituire alla precedente, nel caso in cui la correzione riguarda un errore dell'Ufficio; mentre ove l'errore è compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente.

Avverso la suddetta sentenza il comune di R.C. ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.

Per la Cassazione il ricorso non può trovare accoglimento.

Invero, poiché l'imputazione all'ufficio dell'errore di attribuzione della categoria catastale, quand'anche fosse in ipotesi sbagliata, è stata comunque frutto non di una svista percettiva di evidente e lampante emersione (alla stregua di un errore revocatorio) bensì di una valutazione e di una verifica fattuale su aspetto lungamente dibattuto dalle parti (con ricostruzione della portata probatoria della citata nota della Agenzia delle Entrate e delle altre risultanze in atti), ciò non la rende censurabile in cassazione, né sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., né come n.5) dell'art. 360 comma primo cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792 Rv. 670391 - 01). Si espone nella sentenza impugnata: "(...) nota del Comune di R.C. n. 51344 del 23.3.2018: "Dagli atti informatizzati del Catasto Fabbricati... si riscontra che alla data del 10.4.2006, con ultimazione di fabbricato urbano, all'unità immobiliare era stata attribuita una rendita catastale di € 7.418,00. La stessa veniva confermata con successiva variazione nel classamento il 17.7.2006 prot. n. 112079". Le predette risultanze, oltre alla comprovata situazione del capannone, mai ultimato e non utilizzabile, com'è evidente dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti e dagli esiti del sopralluogo dell'Agenzia delle Entrate, inducono a ritenere che la rettifica della categoria catastale da D4, originariamente attribuita e causa del pagamento dell'imposta, ad F3 (privo di rendita) debba operare retroattivamente e produrre l'ulteriore effetto del rimborso dell'imposta pagata e non dovuta. "

Sicché, una volta che questa imputazione, proprio perché esito non di una svista ma di una determinata valutazione probatoria, risulti intangibile in sede di legittimità, risulta essere stata corretta l'applicazione in diritto da parte della Commissione Tributaria Regionale, per cui, se l'errore è dell'ufficio, la rettifica (cat. F3) era effettivamente retroattiva secondo il su riportato consolidato indirizzo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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