martedì, 08 ottobre 2024 | 13:47

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati

Per effetto delle variazioni e del rinnovo delle abilitazioni preesistenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 55° elenco dei soggetti abilitati, a cui i datori di lavoro possono rivolgersi a decorrere dal 4 ottobre 2024 per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (MLPS - dm 04 ottobre 2024 n. 88)

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati

Per effetto delle variazioni e del rinnovo delle abilitazioni preesistenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 55° elenco dei soggetti abilitati, a cui i datori di lavoro possono rivolgersi a decorrere dal 4 ottobre 2024 per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (MLPS - dm 04 ottobre 2024 n. 88)

Verifica delle attrezzature di lavoro

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti tecnici d’uso, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
In particolare, deve prendere le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza;

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Inoltre, il datore di lavoro deve sottoporre:

- a controllo iniziale e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipenda dalle condizioni di installazione (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio), al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

- a controlli periodici o straordinari le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.

Oltre ai suddetti controlli, il datore di lavoro deve sottoporre a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, le specifiche attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del DLgs n. 81/2008, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente detto termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

L’elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è costantemente aggiornato ed è pubblicato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it.

Con il Decreto Direttoriale 04 ottobre 2024 n. 88, il Ministero ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati, sostituendo quello adottato con il Decreto Direttoriale 02 agosto 2024 n. 73.

Si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’elenco, qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere dell’apposita Commissione. Inoltre, il Ministero, per il tramite della Commissione, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, i soggetti abilitati devono comunicare l'organigramma generale dell’azienda, comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco deve essere comunicato.

Per quanto riguarda gli obblighi legati all’attività di verifica, si ricorda che i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11 aprile 2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a 10 anni.

di Ciro Banco

Fonte Normativa