mercoledì, 09 ottobre 2024 | 13:17

Patente a crediti: dal 1° novembre l'autocertificazione non basta

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro sollecita la presentazione della richiesta della patente a crediti ricordando che dal 1° novembre 2024 l'invio dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva non è sufficiente ad operare nei cantieri temporanei o mobili. La trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente. (INL - nota 07 ottobre 2024 n. 376)

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Patente a crediti: dal 1° novembre l'autocertificazione non basta

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro sollecita la presentazione della richiesta della patente a crediti ricordando che dal 1° novembre 2024 l'invio dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva non è sufficiente ad operare nei cantieri temporanei o mobili. La trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente. (INL - nota 07 ottobre 2024 n. 376)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha attivato dal 1° ottobre 2024, sul proprio Portale (servizi.ispettorato.gov.it/), la piattaforma per la richiesta della Patente a crediti per le aziende che operano in cantieri temporanei o mobili: Servizio per l'istanza della Patente a Crediti.

In fase di prima applicazione della misura, allo scopo di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti, l'Ispettorato ha previsto la possibilità di autocertificare/dichiarare, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, il possesso dei requisiti necessari per operare nei cantieri temporanei o mobili.

La trasmissione della PEC consente di svolgere l'attività temporaneamente fino al 31 ottobre 2024, ma non comporta il rilascio della patente.

Pertanto, anche se è stata trasmessa l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC è necessario formalizzare la richiesta della patente attraverso il Servizio per l'istanza della Patente a Crediti.

Si ricorda, infatti, che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

L'Ispettorato ha precisato, inoltre, che:

- la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la medesima data;

- dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione concernente le ipotesi di accertamento dell'assenza di uno o più requisiti.

In proposito l'INL ha sollecitato gli operatori a procedere per tempo a formulare l'istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle operazioni richieste all'operatore.

Modalità di presentazione della domanda

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47, del DPR n. 445/2000.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi devono munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari - ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti - alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. d), DLgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);

- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genera un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

di Ciro Banco

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