Tirocini di inclusione: nuovi chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di assegno di inclusione, con particolare attenzione ai tirocini di inclusione.
Tirocini di inclusione: nuovi chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di assegno di inclusione, con particolare attenzione ai tirocini di inclusione.
In primo luogo, il Ministero precisa che, in caso di tirocinio di inclusione sociale, anche ai fini della corretta gestione da parte di INPS della misura e di evitare sospensioni, è necessario che l’azienda ospitante indichi nella comunicazione obbligatoria (CO) la categoria “09 - PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che identifica i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.
Per questi tirocini, infatti, a differenza di quanto avviene per la generalità dei tirocini, l’indennità è totalmente cumulabile con ADI e non è necessaria da parte dei beneficiari alcuna comunicazione all’INPS per evitare la sospensione.
Ai fini della richiesta ADI per occupato si intende un componente che svolge un’attività di lavoro dipendente con un reddito annuo pari o superiore ad €. 8.500,00 annui (cui consegue un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta spettanti) oppure un’attività di lavoro autonomo con un reddito annuo pari o superiore ad €. 5.500,00 annui (cui consegue un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta spettanti).
I Tirocini di inclusione sociale non sono assimilabili a misure di politica attiva del lavoro, rappresentano trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi non considerati nel reddito familiare. Pertanto, l’indennità erogata per la partecipazione ad un tirocinio di inclusione non incide sul valore corrente dell’Assegno di Inclusione percepito dal nucleo beneficiario.
Incide sul valore dell’ISEE per le successive annualità di competenza e pertanto su eventuali successive erogazioni dell’ADI (ad esempio, se percepita nel 2024, determina il valore ISEE da considerare per l’anno 2026; se percepita nel 2022, determina il valore ISEE da considerare per l’anno 2024).
Il tirocinio di inclusione avviato nel corso del periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente non deve essere dichiarato nel modulo ADI-com, in quanto non è una attività lavorativa o una misura di politica attiva del lavoro, a differenza del tirocinio di orientamento e formazione (per il quale va presentato l’ADI-com).
Il tirocinio non rientra tra le prestazioni correnti che i Comuni devono comunicare al SIUSS per consentire il calcolo del reddito familiare, sottratte le analoghe prestazioni dell'ISEE.
Il Ministero distingue, poi, i tirocini di inclusione sociale dagli altri tirocini. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3000 euro lordi. In buona sostanza, non saranno considerati 3000 euro di indennità di tirocinio e la parte che eccede è tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare del beneficio spettante. Ciò per quanto riguarda i tirocini assimilabili a politiche attive del lavoro.
Relativamente ai tirocini così detti di inclusione sociale (come definiti dalle "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione") non sono assimilabili a politiche attive del lavoro, essendo trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi.
di Francesca Esposito
Rassegna stampa
- iQnotizie - ADI: rischio di sospensione per mancata presentazione della CO, del 9 ottobre 2024, di Francesca Esposito
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