giovedì, 10 ottobre 2024 | 10:10

Diffida amministrativa: nuove precisazioni dell'Ispettorato

L'INL ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di "diffida amministrativa" (INL - nota 8 ottobre 2024 n. 7296)

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Diffida amministrativa: nuove precisazioni dell'Ispettorato

L'INL ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di "diffida amministrativa" (INL - nota 8 ottobre 2024 n. 7296)


Diffida amministrativa ora per allora

L'INL ha ribadito che la disposizione di cui all'art. 6 del DLgs n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa trova applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del DLgs n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto (ferma restando l'assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l'inizio dell'accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa deve essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all'elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 settembre 2024 sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo. L'adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva nelle more della digitalizzazione della procedura.

Relativamente all'indagine sulla recidiva, occorre richiedere espressamente al trasgressore l'eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.


Modalità di notifica del provvedimento

Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell'illecito amministrativo.

Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa deve avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell'Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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