giovedì, 10 ottobre 2024 | 11:04

Via libera della Camera al DDL lavoro

La Camera, con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, ha dato il via libera al DDL lavoro che ora passa al Senato. Vediamo le principali novità.

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Via libera della Camera al DDL lavoro

La Camera, con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, ha dato il via libera al DDL lavoro che ora passa al Senato. Vediamo le principali novità.


Somministrazione

Tra le novità, la previsione per cui l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientra nel calcolo dei limiti disposti per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.

È, altresì, soppressa la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Vengono poi disapplicate, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del DLgs n. 81 del 2015 in caso di impiego di soggetti disoccupati, che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Periodo di prova

Il DDL, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, prevede che la durata del periodo di prova sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Lavoro stagionale


In materia di stagionalità, il DDL lavoro reca un’importante interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del DLgs n. 81/2015, che prevede, rispetto a determinate ipotesi di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, una deroga per i soggetti impiegati nelle attività stagionali all’obbligo di assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori riassunti a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. La deroga si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quanto previsto dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 (“Elenco che determina le attività a carattere stagionale”), anche le attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti
dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Lavoro agile

Il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, viene fissato entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Sospensione della Cig

Le modifiche prevedono che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e confermano, altresì, che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa.

di Francesca Esposito