giovedì, 10 ottobre 2024 | 12:11

Lesione del vincolo fiduciario: legittimo il licenziamento del dirigente

Legittimo il licenziamento del dirigente di un'azienda speciale costituita per la salvaguardia di interessi pubblici che ha assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di una società privata, di cui è anche socio (Cassazione - ordinanza 07 ottobre 2024 n. 26181, sez. lav.)

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Lesione del vincolo fiduciario: legittimo il licenziamento del dirigente

Legittimo il licenziamento del dirigente di un'azienda speciale costituita per la salvaguardia di interessi pubblici che ha assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di una società privata, di cui è anche socio (Cassazione - ordinanza 07 ottobre 2024 n. 26181, sez. lav.)

Il caso

La Corte di Appello di Bologna respingeva l'impugnativa del licenziamento per giusta causa, intimato al dirigente di un'Azienda speciale con finalità pubbliche.
La Corte territoriale, premesso che al dirigente era stato contestato di aver assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di una S.p.a., di cui il lavoratore era anche socio, riteneva che questi avesse violato scientemente i doveri di lealtà e fedeltà all'Azienda, perché il doppio ruolo assunto aveva, nei fatti, leso il principio di terzietà e di indipendenza che deve essere richiesto al direttore di un'azienda avente finalità pubbliche e di interesse generale, nata quale braccio operativo di un ente pubblico.
Avverso tale sentenza il dirigente ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
Il Collegio ha, altresì, evidenziato che, in tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate ed è chiaro che nel rapporto di lavoro dirigenziale il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, stante il rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno ritenuto condivisibili le conclusioni raggiunte, nel caso di specie, dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza, in concreto, di una condotta contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente pregiudizievole per gli interessi medesimi, per di più riscontrata nell'attività di un dirigente, legato da un peculiare vincolo fiduciario con un'azienda avente finalità di interesse generale, con possibile lesione della posizione di terzietà e indipendenza di un soggetto istituito da un ente pubblico.
La Cassazione ha, infine, posto in evidenza che, sebbene il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende speciali sia sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. n. 165 del 2001, tuttavia è consolidato l'orientamento che considera tali aziende vere e proprie articolazioni delle pubbliche amministrazioni e conforma, pertanto, sotto taluni specifici profili applicativi, la disciplina del rapporto, pur privatistico, a princìpi propri dell'impiego pubblico privatizzato. Da tanto consegue che neppure la configurazione privatistica dell'azienda speciale può escludere la dimensione pubblicistica della sua attività e proprio tale dimensione pubblicistica corroborava, nel caso sottoposto ad esame, la valutazione dei giudici del merito in ordine alla lesione del vincolo fiduciario, avuto riguardo alla natura e alla qualità di un rapporto di lavoro dirigenziale con un'azienda speciale costituita per la salvaguardia di interessi pubblici.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa