Artigianato Marche: salari in crescita dell’1,2 per cento nei settori Tessile-Moda, Chimica e Ceramica
In vigore dal 1° ottobre 2024, il nuovo CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane marchigiane che applicano il CCNL di settore
Artigianato Marche: salari in crescita dell’1,2 per cento nei settori Tessile-Moda, Chimica e Ceramica
In vigore dal 1° ottobre 2024, il nuovo CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane marchigiane che applicano il CCNL di settore
Il 4 ottobre 2024, le Associazioni di categoria Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le OO.SS. territoriali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, hanno sottoscritto il CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane operanti nella Regione Marche che applicano il CCNL Area Tessile-Moda, Chimica e Ceramica.
Il Contratto, in vigore dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2028, introduce le seguenti novità per la parte economica.
È riconosciuto un incremento della quota di salario, definito come Elemento Economico regionale (EER), pari all’1,2% di quanto riportato nella tabella dell’Allegato A dell’Accordo Interconfederale Regionale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022.
Tutti gli elementi economici consolidati e non riassorbibili di cui all'Allegato B dello stesso Accordo Interconfederale Regionale, verranno mantenuti e continueranno ad essere corrisposti sotto la voce ERP (Elemento Retributivo Pregresso).
Abbigliamento - Calzature - Lav. a mano su misura - Pulitintolavanderie
Livello | ERR | ERP |
6S | € 13,53 | € 18,28 |
6 | € 12,67 | € 15,91 |
5 | € 11,61 | € 14,20 |
4 | € 10,73 | € 12,76 |
3 | € 10,29 | € 1 1,52 |
2 | € 9,86 | € 10,33 |
1 | € 9,31 | € 9,14 |
Occhialeria
Livello | EER |
6S | € 16,16 |
6 | € 16,16 |
5 | € 14,63 |
4 | € 13,67 |
3 | € 12,85 |
2 | € 12,38 |
1 | € 1 1,87 |
Chimica - Gomma plastica - Vetro
Livello | ERR | ERP |
7 | € 17,07 | € 35,07 |
6 | € 15,94 | € 31,65 |
5S | € 15,06 | € 28,72 |
5 | € 14,35 | € 26,22 |
4 | € 13,60 | € 23,75 |
3 | € 12,85 | € 21,13 |
2 | € 12,27 | € 19,00 |
1 | € 1 1,46 | € 16,53 |
Ceramica
Livello | ERR |
A | € 16,05 |
B | € 14,65 |
C | € 13,88 |
D | € 13,32 |
E | € 12,85 |
F | € 12,43 |
G | € 11,72 |
Per il 2024 nella mensilità di novembre e dal 2025 nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende erogheranno di strumenti di welfare (es. buoni spesa e/o buoni carburante) del valore complessivo di € 110,00.
Hanno diritto al trattamento i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato con anzianità aziendale di almeno 3 mesi che, superato il periodo di prova, risultano in forza nel mese di giugno di ogni anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita, i lavoratori con contratto intermittente qualora abbiano prestato nell’anno precedente un numero di giornate lavorate inferiore a 200 e i dipendenti assunti con contratto di lavoro stagionale. I valori non sono riproporzionati in caso di orario di lavoro pari time.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda e/o trattamenti di miglior favore riconosciute unilateralmente o derivanti da accordi collettivi.
In aggiunta, qualora le aziende non avessero provveduto al riconoscimento dell’importo di € 110,00 a titolo di welfare aziendale, secondo quanto stabilito nell’Accordo Interconfederale Regionale 2022, le stesse dovranno riconoscerlo con il cedolino del mese di novembre 2024.
È prevista la possibilità per le aziende di erogare un premio di risultato, determinato sulla base di due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà verificare, in conformità al CIRL. L’accordo sulla produttività dovrà essere sottoscritto in sede sindacale o in sede di Commissione Bilaterale di Bacino.
Opzione welfare per il premio di produttività
L’azienda mette a disposizione dei lavoratori l’opzione di trasformare il valore del premio strumenti di welfare fino ad un massimo del 50% del valore del premio, tale premio sarà maggiorato del 10%. L’opzione di trasformazione del premio in strumenti di welfare spetta comunque al lavoratore.
Il premio verrà erogato unitamente alla mensilità di luglio ai lavoratori in forza alla data della corresponsione, sulla base dei mesi lavorati nell’anno precedente.
I part time riceveranno una quota di premi proporzionale al loro orario contrattuale. Gli apprendisti percepiranno una quota di premio secondo lo scaglione percentuale di riferimento al momento dell’erogazione.
Le Parti si danno atto che il premio di produttività come sopra determinato costituisce erogazione annua comprensiva di ogni incidenza sugli istituti salariali di legge e contratto, ivi compreso il TFR.
Tale criterio opera anche con riferimento al valore di beni, servizi e rimborsi erogati al lavoratore che eserciti l’opzione per la conversione del 50% del premio in strumenti di welfare. (Accordo Interconfederale Regionale del 14 febbraio 2017).
Nel caso in cui venga costituito il Fondo Regionale Bilaterale, si prevede una contribuzione paritetica di almeno € 1,00 che andrà dedotto dall’importo dell’Elemento Economico Regionale (EER).
Quote di servizio contrattuale
Le aziende, mediante affissione in bacheca comunicheranno che, a fronte dell'istituzione del CIRL, le OO.SS. stipulanti chiedono ai lavoratori non iscritti una quota di servizio contrattuale pari a € 25,00 annui da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di dicembre di ogni anno di vigenza del Contrato. I lavoratori potranno rifiutare di aderire a tale richiesta comunicandolo per iscritto alla Direzione Aziendale entro il mese di novembre di ogni annualità di vigenza.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale