venerdì, 11 ottobre 2024 | 13:33

Ravvedimento operoso sui premi Inail

Dal 1° settembre 2024 è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni per le omissioni e le evasioni riguardanti i premi Inail in caso di regolarizzazione spontanea. L'Istituto ha fornito indicazioni per l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio. (INAIL - Circolare 10 ottobre 2024 n. 31)

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Ravvedimento operoso sui premi Inail

Dal 1° settembre 2024 è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni per le omissioni e le evasioni riguardanti i premi Inail in caso di regolarizzazione spontanea. L'Istituto ha fornito indicazioni per l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio. (INAIL - Circolare 10 ottobre 2024 n. 31)

Dal 1° settembre 2024 è in vigore un nuovo regime sanzionatorio per le violazioni contributive, che prevede la riduzione delle sanzioni civili in caso di regolarizzazione spontanea delle ipotesi di omissione ed evasione, e nelle ipotesi di oggettive incertezze di applicazione della normativa (art. 116, co. 8, 10 e 15 L 23 dicembre 2000 n. 388, modificato dall'art. 30, co. da 1 a 4, DL 2 marzo 2024 n. 19 conv. in L 29 aprile 2024 n. 56).

In sintesi le modifiche prevedono:

- per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento dei premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l'applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei premi è effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;

- per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei premi), l'applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei premi, non corrisposti entro la scadenza. In caso di pagamento in forma rateale l'applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;

- per le situazioni debitorie rilevate d'ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l'ammontare del mancato o ritardato pagamento dei premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione;

- nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

- per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli.

Le nuove misure si applicano con riguardo ai premi richiesti dall’Inail con provvedimenti aventi scadenza pari o superiore al 1° settembre 2024.

Omissioni contributive

L’omissione contributiva è l’inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, co. 8, lett. a), L 23 dicembre 2000 n. 388).

Dal 1° settembre 2024 per le omissioni contributive si applica il seguente regime:

1) se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;

2) negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito per le omissioni dalla norma nella formulazione previgente.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo, continuano, inoltre, a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, come stabilito dall’articolo 116, comma 9, della L 23 dicembre 2000 n. 388.

Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo. Il periodo sanzionato oggetto dell’inadempienza decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del premio fino a quello dell’effettivo pagamento.

Nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del premio e si debbano attivare le procedure di riscossione coattiva, la sanzione civile è calcolata fino alla data di iscrizione a ruolo. Dopo la consegna dei ruoli all’agente della riscossione, la sanzione o gli interessi di mora sono conteggiati da quest’ultimo.

Se la dichiarazione delle retribuzioni è inviata oltre il termine legale ma il premio è regolarmente versato nei termini prefissati, si applica la sanzione amministrativa (art. 195, DPR 30 giugno 1965, n. 1124).

Se il premio non è versato alla scadenza prefissata, il mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il termine stabilito configura evasione contributiva, con conseguente applicazione della sanzione civile per evasione.

Con riguardo ai profili procedurali, le sanzioni civili per omissione continuano a essere calcolate tramite le attuali procedure batch che rilevano i giorni di ritardo intercorrenti tra la data di effettivo pagamento (risultante dall’attribuzione dell’incasso proveniente dai flussi telematici F24 e F24 EP) e la data di scadenza della richiesta presente nella situazione contabile di ogni codice ditta.

Dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di 120 giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso in cui tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrano più di 120 giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, sempre entro il tetto del 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Evasioni contributive

L’evasione contributiva è l’inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento del premio connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero (art. 116, co. 8, lett. b) L 23 dicembre 2000, n. 388).

Dal 1° settembre 2024, per la definizione di evasione contributiva sono state aggiunte alle registrazioni e denunce anche le dichiarazioni obbligatorie e sono meglio specificate le condotte possibili, accomunate dall’intenzione specifica di non versare i premi.

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con il tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.

In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il predetto regime favorevole si applica anche in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia.

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

In entrambe le ipotesi di pagamento, entro 30 o 90 giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nei casi di spontanea regolarizzazione, in considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiedono la classificazione delle lavorazioni in una o più delle voci previste nelle tariffe, l’esatta quantificazione dei premi dovuti a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione è sempre demandata alle Sedi Inail.

Pertanto, il termine per il versamento ai fini del godimento del regime sanzionatorio più favorevole (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti) è in ogni caso indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione, tenuto conto dei tempi strettamente necessari per la quantificazione dei premi dovuti, nel rispetto del termine dei 30 giorni dalla denuncia previsto dalla norma.

Al predetto termine di pagamento indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione si fa riferimento anche ai fini dell’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. Ai fini del godimento di quest’ultimo regime sanzionatorio, infatti, il versamento dei premi deve essere effettuato entro sessanta giorni decorrenti dallo stesso termine di scadenza indicato dall’Istituto nei predetti provvedimenti per l’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione civile continua a essere applicata con le modalità già in uso.

In entrambe le ipotesi è inoltre sempre ammessa la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento. In questo caso l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al pagamento della prima rata.

In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l’evasione contributiva.

Situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive

Uno specifico regime sanzionatorio è stato introdotto nel caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.

In tale ipotesi, a decorrere dal 1° settembre 2024, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per l’omissione (sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge) o per l’evasione contributiva (sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento , con applicazione del tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge) nella misura del 50 per cento.

Come nel caso delle spontanee regolarizzazioni entro 12 mesi, in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione civile ridotta al 50 per cento è subordinata al versamento della prima rata e in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l’evasione contributiva.

In considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiede sempre l’intervento delle Sedi Inail per l’esatta quantificazione dei premi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), il termine utile entro cui effettuare il pagamento per usufruire dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della sanzione civile per omissione o evasione è indicato dall’Inail nel certificato di assicurazione o variazione nel rispetto dei 30 giorni stabilito dalla legge.

Misura delle sanzioni e pagamento

Considerato che le sanzioni civili sono determinate in ragione d’anno e decorrono dal giorno successivo all’inadempimento e fino alla data dell’effettivo versamento, la puntuale quantificazione delle stesse non può essere determinata preventivamente con esattezza con il certificato di assicurazione o variazione.

Pertanto, in relazione alla data effettiva del pagamento, l’Istituto effettua le dovute verifiche ai fini dell’individuazione del corretto regime sanzionatorio da applicare e provvede a ricalcolare le eventuali differenze nel caso in cui i termini di pagamento non siano stati rispettati.

Al certificato di assicurazione o variazione, con cui viene richiesto il pagamento dei premi e delle sanzioni calcolate fino a una data determinata (es.: data denuncia spontanea, data accertamento d’ufficio, data notifica del verbale), segue quindi un secondo provvedimento con il quale viene richiesta l’eventuale differenza della sanzione civile con l’integrazione dei giorni fino alla data di effettivo pagamento del premio.

Oggettive incertezze normative

A decorrere dal 1° settembre 2024, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, in luogo della sanzione civile.

di Ciro Banco

Fonte Normativa