lunedì, 14 ottobre 2024 | 10:03

Fondo di garanzia per le PMI agricole, pesca e acquacoltura

Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, hanno la possibilità di avvalersi di una sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024 (MEDIOCREDITO CENTRALE INVITALIA – Circolare 10 ottobre 2024 n. 15)

Newsletter Inquery

Fondo di garanzia per le PMI agricole, pesca e acquacoltura

Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, hanno la possibilità di avvalersi di una sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024 (MEDIOCREDITO CENTRALE INVITALIA – Circolare 10 ottobre 2024 n. 15)

Possono beneficiare della misura le imprese  (art. 1, co. 2, Decreto-Legge 15 maggio 2024 n.63  convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024 n.101):

- che nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento; ovvero una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento; ovvero una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento, nel caso delle cooperative agricole, rispetto all'anno precedente.

- le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La garanzia del Fondo sarà confermata d'ufficio per la nuova maggior durata, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai soggetti richiedenti la variazione in aumento della durata a seguito della sospensione concessa; non si procederà alla quantificazione del maggior aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia.

Le predette richieste di allungamento della durata della Garanzia dovranno essere trasmesse al Gestore all'indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it successivamente all'adozione della delibera di allungamento, o atto equivalente, da parte del soggetto richiedente ed entro sei mesi dalla medesima data, utilizzando il file "Richiesta di conferma della garanzia- sospensione ope legis" e l'elenco Excel ad esso allegato, da compilare in ogni loro parte, unitamente all'autocertificazione allegata alla presente Circolare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Si specifica, infine, che tale variazione di durata della garanzia potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e delle Sezioni 2.1 e 2.2 del "Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia".

di Daniela Nannola

Fonte Normativa