lunedì, 14 ottobre 2024 | 11:46

Permesso di soggiorno per casi speciali per le vittime di intermediazione illecita

Il Capo II del DL pubblicato nella GU n. 239 dell'11 ottobre 2024 riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro alle quali è esteso l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (DL 11 ottobre 2024 n. 145)

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Permesso di soggiorno per casi speciali per le vittime di intermediazione illecita

Il Capo II del DL pubblicato nella GU n. 239 dell'11 ottobre 2024 riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro alle quali è esteso l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (DL 11 ottobre 2024 n. 145)

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il nuovo articolo 18-ter del DLgs 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dall'art. 5 del DL in argomento, dispone che, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per «casi speciali» ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di ingresso, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.


Misure di assistenza

A seguito della comunicazione di cui sopra, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» può essere ammesso alle misure di assistenza (previste dall'art. 6 del DL n. 145), di durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno.

Tali misure di assistenza sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione.

Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:

- in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al DLgs n. 286/1998;

- se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

- in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Le disposizioni si applicano anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore.


Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza

Secondo il successivo articolo 7, le misure di assistenza sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma;

- la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

- la rinuncia espressa alle misure.

Le misure di assistenza possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

di Francesca Esposito

Fonte normativa