lunedì, 14 ottobre 2024 | 16:56

Lavoratori stranieri: disciplina flussi di ingresso 2023-2025

Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 239/2024 il provvedimento che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, integrando la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo - con il DPCM 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 (DL 11 ottobre 2024, n. 145)

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Lavoratori stranieri: disciplina flussi di ingresso 2023-2025

Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 239/2024 il provvedimento che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, integrando la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo - con il DPCM 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 (DL 11 ottobre 2024, n. 145)

Riguardo alla disciplina dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per motivi di lavoro per il triennio 2023-2025 (DPCM 27 settembre 2023) sono emerse irregolarità nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, sia riferite agli anni recenti sia con riguardo a periodi più risalenti nel tempo. Per questo motivo sono stati approvate con urgenza disposizioni al fine di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure.

Il Capo I del DL 11 ottobre 2024, n. 145 interviene, in particolare, sui seguenti aspetti della disciplina sui flussi di ingresso per il triennio 2023-2025:

- precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, rispetto al click day, in modo da consentire tempi maggiori per i controlli e per la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;

- interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle Entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;

- svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici, ferme restando le quote di ingresso stabilite;

- obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;

- obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;

- inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;

- limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;

- possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;

- possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;

- mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;

- introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il Lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;

- eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);

- potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.

di Ciro Banco

Fonte normativa

(artt. 1-4 DL 11 ottobre 2024, n. 145)