martedì, 15 ottobre 2024 | 12:46

Transizione 5.0: come accedere all'agevolazione e quali sono le caratteristiche del Piano

Di seguito i chiarimenti in tema di Piano Transizione 5.0 (MIMIT - faq 08 ottobre 2024)

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Transizione 5.0: come accedere all'agevolazione e quali sono le caratteristiche del Piano

Di seguito i chiarimenti in tema di Piano Transizione 5.0 (MIMIT - faq 08 ottobre 2024)

Caratteristiche generali del Piano

Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

Il Piano è istituito e regolato dal Decreto PNRR quater. Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel DM “Transizione 5.0”. Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0 sul proprio sito istituzionale il 16.08.2024 per fornire chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati all’investimento non inferiore al 5%. La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili e per spese di formazione.

La dotazione finanziaria, per il biennio 2024-2025, è pari a 6,3 miliardi di euro.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, alla data di effettuazione degli investimenti;

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

Procedura per l’accesso all’agevolazione

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; destinatarie di sanzioni interdittive; che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID. In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare
“Operatore credito d'imposta - Transizione 5.0”.

La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

- Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione. Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;

- Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite;

- Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;

- Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento;

- Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato. Tale comunicazione è corredata tra l'altro dalla Certificazione ex-post attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante; dagli attestati comprovanti il possesso della perizia e della certificazione contabile;

- Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall'invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonchè il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), le Energy Service Company (ESCo) e gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Inoltre, la perizia asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A o B e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Anche gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità.

L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo, gli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

Al programma di investimento sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Pertanto, è necessario che l’interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione, sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".

Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B

Sono agevolabili con la misura Transizione 5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, effettuati in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti (c.d. “5+2 requisiti” laddove richiesti ovvero il requisito dell’interconnessione); nonché beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).

Sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta e le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il limite di 300 mila €.

Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura transizione 5.0. le medesime esclusioni dell’agevolazione transizione 4.0, secondo cui non risultano ammissibili: veicoli; beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5%, fabbricati e costruzioni; beni di cui all’Allegato 3 alla legge 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Fonte normativa

Rassegna stampa