giovedì, 17 ottobre 2024 | 11:12

Patent box: adempimenti dichiarativi da porre in essere in caso di fusione inversa

Forniti chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi da porre in essere al fine di ottenere il riconoscimento del Credito d'imposta spettante ad esito della stipula dell'Accordo Patent Box (AdE - risposta 15 ottobre 2024 n. 204)

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Patent box: adempimenti dichiarativi da porre in essere in caso di fusione inversa

Forniti chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi da porre in essere al fine di ottenere il riconoscimento del Credito d'imposta spettante ad esito della stipula dell'Accordo Patent Box (AdE - risposta 15 ottobre 2024 n. 204)

Nel caso di specie, l'istante riferisce di essere stata costituita nel 2017 dal proprio socio unico che le ha conferito apposito ramo d'azienda in riferimento al quale «aveva già avviato la procedura di accordo preventivo per la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito relativamente ai beni immateriali dalla stessa direttamente utilizzati ai sensi del regime Patent Box.».

Nel periodo d'imposta 2018, il socio unico aveva tuttavia scisso parte del suo patrimonio, comprendente l'intero capitale sociale dell'istante, in favore di altro soggetto, il quale, per il medesimo periodo, partecipava quale consolidante, unitamente all'istante (quest'ultima come consolidata), «al regime di consolidato nazionale disciplinato dagli artt. 117 e ss del TUIR». Con riferimento a tale periodo, il reddito netto della consolidata veniva dunque riportato nel Modello CNM 2019 - riferito al periodo d'imposta 2018 - presentato dalla consolidante.

In seguito, la controllata ha proceduto alla fusione per incorporazione della propria controllante, con il quale sono stati retrodatati gli effetti contabili e fiscali di tale operazione a far data dal 1° gennaio 2019. Per effetto della Fusione, inoltre, il consolidato tra le due società è venuto a cessare a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

Al fine di recepire la detassazione al 50% del reddito riconducibile allo sfruttamento dei Beni Immateriali ai sensi dell'Accordo Patent Box, l'Istante ha presentato una dichiarazione integrativa a favore "ultrannuale", con riferimento al periodo d'imposta 2018. Poiché, in tale periodo la Società partecipava al Consolidato, quest'ultima - in veste di incorporante dell'ex consolidante - ha inoltre proceduto alla presentazione del Modello CNM 2019 integrativo riferito al periodo d'imposta 2018, il quale evidenziava un maggior credito IRES per eccedenza di versamento a saldo.

Nel caso oggetto della presente Istanza, la dichiarazione integrativa "a favore" relativa al periodo d'imposta 2018 è stata presentata nel 2023, e dunque oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (i.e., 2020). Pertanto, in considerazione di quanto precede, il Credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta 2024, periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Ciò posto, la Società ritiene sussista un dubbio interpretativo in considerazione del fatto che il Credito d'imposta che la Società andrebbe a indicare nel proprio Modello Redditi SC 2024 per l'anno 2023 non deriverebbe dal Modello Redditi SC 2019 integrativo dell'incorporante, ma dal Modello CNM 2019 integrativo, in quanto in tale periodo d'imposta la stessa partecipava, in qualità di consolidata, al consolidato con la consolidante. In secondo luogo, il Credito d'imposta non può neppure essere esposto dalla ex consolidante nel Modello CNM 2024, poiché il Consolidato si è interrotto con decorrenza dal periodo d'imposta 2019 ad esito della fusione che ha visto l'incorporazione della consolidante in consolidata.

Il Fisco con la risposta n. 498/2020, chiarisce che «il regime agevolativo opzionale "Patent box", introdotto dall'art. 1, co. da 37 a 45, L n. 190 del 2014, prevede la tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di beni immateriali.

Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling ('art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 30 luglio 2015, come sostituito dal decreto Patent Box).

La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa "a favore", se ne ricorrono i termini di legge.

Al riguardo si osserva che, l'attuale formulazione dell'art. 2, co. 8, DPR n. 322 del 1998 ha ampliato i termini di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente, prevedendo che la stessa possa essere presentata entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'art. 43, DPR 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile, con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata. Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ciò al fine di evitarne un uso indebito.

In tale ipotesi, peraltro, il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.

Tenuto conto che, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante'', è la ex controllante che può disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative (art. 124, co. 4, DPR 22 dicembre 1986 n. 917).

Al caso di specie, nessun dubbio può esservi sul fatto che l'istante, quale successore universale a seguito della fusione, sia subentrata nella disponibilità dell'eventuale eccedenza di credito maturata in vigenza del consolidato e residuata in capo alla consolidante venuto meno il consolidato stesso.

Quanto agli adempimenti dichiarativi, l'istante potrà, quindi, procedere alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi (modello SC 2024), compilando il relativo quadro DI, il quale, come evidenziato dalle relative istruzioni, «è utilizzato dai soggetti che, nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2021 relativa al 2020 presentata nel 2023). Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:

- in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);

- in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.».

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa