giovedì, 17 ottobre 2024 | 10:04

Concorrente idoneo non vincitore e diritto allo scorrimento

Il partecipante risultato idoneo, ma non vincitore, a un concorso per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego non ha un diritto soggettivo allo scorrimento, che rimane una scelta discrezionale della pubblica amministrazione (Cassazione - ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26824, sez. lav.)

Newsletter Inquery

Concorrente idoneo non vincitore e diritto allo scorrimento

Il partecipante risultato idoneo, ma non vincitore, a un concorso per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego non ha un diritto soggettivo allo scorrimento, che rimane una scelta discrezionale della pubblica amministrazione (Cassazione - ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26824, sez. lav.)

Il caso

Un lavoratore, già in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, partecipava al concorso per il conferimento di 162 posti di dirigente del Ministero delle Finanze, risultando idoneo, ma non vincitore. Essendosi nel tempo rese vacanti altre posizioni dirigenziali, dopo avere inutilmente invitato il Ministero ad avvalersi dello scorrimento e a non bandire nuovi concorsi, il dipendente agiva in giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto all'assunzione con inquadramento nella qualifica dirigenziale.
La Corte d'Appello di Campobasso respingeva la domanda, negando che il partecipante risultato idoneo, ma non vincitore, a un concorso per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego possa vantare un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.
Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni della Corte di merito, in linea con l'orientamento espresso sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, che riconosce al concorrente idoneo non vincitore il diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l'intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine.
I giudici di legittimità hanno, infine, ricordato che nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all'assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all'assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa