giovedì, 17 ottobre 2024 | 15:57

Ddl lavoro: novità per dimissioni, periodo di prova e somministrazione

Il Ddl 2024 è stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Vediamo le principali misure in materia di lavoro.

Newsletter Inquery

Ddl lavoro: novità per dimissioni, periodo di prova e somministrazione

Il Ddl 2024 è stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Vediamo le principali misure in materia di lavoro.


Sicurezza sul lavoro. Presso il Ministero del lavoro è istituita la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.

Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva.

E' consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti previsti, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Il datore di lavoro comunica al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Dimissioni. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 5 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. A tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche.

Periodo di prova. Il DDL, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, prevede che la durata del periodo di prova sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Somministrazione. La previsione per cui l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientra nel calcolo dei limiti disposti per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.

È, altresì, soppressa la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Vengono poi disapplicate, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del DLgs n. 81 del 2015 in caso di impiego di soggetti disoccupati, che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Apprendistato. A decorrere dall’anno 2024, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera c), della L 27 dicembre 2017 n. 205, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio dell’apprendistato.

di Francesca Esposito