giovedì, 17 ottobre 2024 | 16:23

Informazioni alle aziende della logistica sulla prossima scadenza contributiva al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria previsto dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, con circolare n. 4/2024, fornisce informazioni in merito alla prossima scadenza contributiva relativa al 1° semestre del 2025

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Informazioni alle aziende della logistica sulla prossima scadenza contributiva al Fondo Sanilog

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria previsto dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, con circolare n. 4/2024, fornisce informazioni in merito alla prossima scadenza contributiva relativa al 1° semestre del 2025

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, con Circolare informativa n. 4/2024, ricorda alle aziende che entro e non oltre il 16 novembre p.v. dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio 2025 - 30 giugno 2025, pari ad € 75.

Pertanto, dal 4 novembre, entro e non oltre il 16 novembre 2024, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2025" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

In caso di omissione del versamento dei contributi, come previsto dall’art. 51 del CCNL, l’azienda è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

In caso di ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda, si avrà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento).

In caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, secondo l’art. 9 del Regolamento, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Si ricorda infine, che il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale