venerdì, 18 ottobre 2024 | 11:36

Obbligo di rilascio fattura per spese processuali: la Cassazione chiarisce i limiti

L'obbligo di emettere quietanza o fattura a fronte del pagamento di spese processuali non sussiste nei rapporti tra la parte vittoriosa e quella soccombente, in assenza di un rapporto giuridico sostanziale tra le due parti (Cassazione - ordinanza 24 settembre 2024, n. 25578, sez. trib.)

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Obbligo di rilascio fattura per spese processuali: la Cassazione chiarisce i limiti

L'obbligo di emettere quietanza o fattura a fronte del pagamento di spese processuali non sussiste nei rapporti tra la parte vittoriosa e quella soccombente, in assenza di un rapporto giuridico sostanziale tra le due parti (Cassazione - ordinanza 24 settembre 2024, n. 25578, sez. trib.)

Il caso

Un avvocato conveniva in giudizio un soggetto avanti al Giudice di Pace di Roma, sostenendo l’inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di emettere una quietanza o fattura relativa al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 1199 cc. L’avvocato lamentava la difficoltà di detrarre fiscalmente l’importo versato per IVA e IRPEF e chiedeva un risarcimento di 500 euro.

Il convenuto, opponendosi, affermava che non era tenuto a rilasciare alcuna fattura, facendo riferimento a una giurisprudenza consolidata, secondo la quale non esiste alcun rapporto sostanziale tra il difensore della parte vincente e la parte soccombente. Le spese di lite, infatti, comprendono anche l’IVA come onere accessorio, senza che ciò comporti l’obbligo di fatturazione tra le parti.

Il Giudice di Pace di Roma respinse la domanda dell’avvocato, una decisione poi confermata dal Tribunale di Roma nel 2022. Quest’ultimo dichiarò inammissibile l’appello, applicando l’art. 339, co. 3, cpc, poiché la controversia rientrava nel giudizio di equità, dato il valore inferiore a 1.100 euro.

Il ricorso in Cassazione

L’avvocato ricorse in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel determinare il valore della causa, il quale sarebbe stato superiore ai 500 euro riconosciuti. Tuttavia, la Corte di Cassazione dichiarò il ricorso inammissibile, confermando che per le cause di valore inferiore ai 1.100 euro, come quella in esame, il giudizio di equità è applicabile. La Corte osservò inoltre che il valore della controversia era chiaramente inferiore alla soglia e che il Tribunale aveva correttamente applicato la normativa vigente.

La pronuncia ribadisce un principio fondamentale per i professionisti: la parte vincitrice non è tenuta a emettere fattura a fronte del rimborso delle spese processuali versate dalla parte soccombente. Questo chiarimento ha importanti implicazioni fiscali, in quanto l'importo rimborsato non rientra nella base imponibile IVA per la parte vincitrice, la quale ha già adempiuto ai propri obblighi fiscali nei confronti del proprio difensore.


La decisione conferma che il rimborso delle spese processuali include anche l'IVA, considerata come onere accessorio, e che non è richiesta una specifica fatturazione per tali importi. Inoltre, la sentenza limita la possibilità di impugnazione per controversie di modesto valore, riservando l’appello e il ricorso in Cassazione solo a casi di violazioni procedurali o costituzionali.


di Anna Russo

Fonte normativa