venerdì, 18 ottobre 2024 | 17:45

Sostegno alle aziende artigiane calabresi

In vigore dal 1° Ottobre 2024, l’Accordo interconfederale intercategoriale artigianato Calabria sottoscritto il 31 Luglio 2024

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Sostegno alle aziende artigiane calabresi

In vigore dal 1° Ottobre 2024, l’Accordo interconfederale intercategoriale artigianato Calabria sottoscritto il 31 Luglio 2024

Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2024 e si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese Artigiane e non, con unità produttiva sul territorio regionale della Calabria. Resta espressamente inteso che l'accordo non si applica al comparto dell'Edilizia.

Le parti intendono supportare aziende e lavoratori anche nei momenti di difficoltà temporanea, attraverso l'attività dei delegati di bacino, ove non presenti RSU ed RSA, e degli sportelli territoriali EBAC costituiti sul territorio regionale. Inoltre è stato considerato che nell'artigianato, l'apprendistato rappresenti la modalità prevalente per l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, in un'ottica di maggiore diffusione dello strumento, si impegnano ad avviare un confronto con la Regione Calabria, per approfondire le opportunità di rilancio della tipologia contrattuale anche mediante il rifinanziamento della Formazione di base trasversale sulla quale dovrà essere implementata una maggiore sensibilizzazione verso i temi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsti dai rispettivi protocolli.

Al fine di incentivare lo sviluppo della bilateralità e per consentire l'ampliamento delle prestazioni e servizi erogati sia in favore delle imprese sia in favore dei lavoratori le parti concordano:

 

- che la quota devoluta al welfare contrattuale, garantito mediante la bilateralità artigiana calabrese, a partire dal 1 ottobre 2024 ( sarà incrementata rispetto agli accordi nazionali, di Euro 3,35 mensili a dipendente per dodici mensilità;

 

- la quota di contribuzione è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part time e con contratto di apprendistato.

 

Le parti ribadiscono che le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità nazionale e regionale, rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore il quale matura il diritto alle prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità nel caso in cui l'impresa non aderente e non versante dovrà riconoscere un ulteriore importo di euro 5 a ciascun lavoratore da aggiungersi alle 30 euro a titolo di EAR previsti dagli accordi Interconfederali nazionali del 23 luglio 2009 del 7 febbraio 2018 e del 17 dicembre 2021 per le mensilità previste dai CCNL.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale