lunedì, 21 ottobre 2024 | 16:51

Concordato preventivo biennale: ampliata la normativa del ravvedimento con il DL economico fiscale

Il nuovo provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale è entrato in vigore il 20 ottobre 2024 ed è stato presentato alle Camere per la conversione (DL 19 ottobre 2024 n. 155)

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Concordato preventivo biennale: ampliata la normativa del ravvedimento con il DL economico fiscale

Il nuovo provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale è entrato in vigore il 20 ottobre 2024 ed è stato presentato alle Camere per la conversione (DL 19 ottobre 2024 n. 155)

Il DL in oggetto con l'articolo 7 adegua la normativa in materia di ravvedimento contenuta nell'art. 2-quater del Decreto Omnibus per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al CPB

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. L’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro. La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura sopra indicata.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti in esame applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti in esame applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti in esame applicano le imposte sostitutive sopra indicate diminuite del 30 per cento.

Con il DL economico fiscale viene aggiunto che questi soggetti con un ammontare di ricavi (di cui all'art. 85, co. 1, del TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c, d, e), o compensi (di cui all'art. 54, co. 1, del TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento in esame nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 (introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L n. 77/2020);

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, co. 6, lett. a), del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L n. 96/2017.

Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dalle suindicate lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con queste modalità sopra descritte, sono diminuite del 30 per cento.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

I codici tributo per il versamento tramite modello F24 sono (AdE - risoluzione 17 ottobre 2024 n. 50/E):

- “4074” denominato “CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

- “4075” denominato “CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

- “4076” denominato “CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti di cui sopra, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art.39, dpr 29 settembre 1973, n. 600), nonché quelle di cui all'art. 54, co. 2, secondo periodo, dpr 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale (art. 22, dlgs 12 febbraio 2024, n. 13);

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui sopra di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione sopra indicata.

d) dichiarazione infedele della causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19

Nei casi di cui alla sopra indicata lettera b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento.

Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data del 9 ottobre 2024 e non si dà luogo a rimborso.

Quanto disposto finora si applica, per i soggetti qui indicati il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento sopra esposto, i termini di decadenza per l'accertamento (art. 43, dpr 29 settembre 1973, n. 600 e art. 57, dpr 26 ottobre 1972, n. 633), relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento (art. 43, dpr 29 settembre 1973, n. 600 e art. 57 dpr 26 ottobre 1972, n. 633), in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Rassegna Stampa

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