lunedì, 21 ottobre 2024 | 10:37

Cooperative: in GU l'adeguamento dei valori

Di seguito l'adeguamento, in materia di società cooperative, dei limiti patrimoniali e dei valori delle partecipazioni (MIMIT - dm 08 agosto 2024)

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Cooperative: in GU l'adeguamento dei valori

Di seguito l'adeguamento, in materia di società cooperative, dei limiti patrimoniali e dei valori delle partecipazioni (MIMIT - dm 08 agosto 2024)

Si rammenta che, alle società cooperative, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad euro 1.000.000.

Quanto alle quote e azioni, il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore ad euro 25 né per le azioni superiore ad euro 500. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore ad euro 100.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di 500 soci, può elevare il limite di cui sopra sino al 2% del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite, pertanto, possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile.

A decorrere dal 02 novembre 2024 i limiti massimi di valore indicati agli artt. 2519 e 2525 c.c. di cui sopra sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8%.

Per l'effetto:

- il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, co. 2, c.c. è elevato ad euro 1.438.000;

- il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, co. 1, c.c. è elevato ad euro 719;

- il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, co. 2, c.c. è elevato ad euro 143.800.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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