lunedì, 21 ottobre 2024 | 10:57

DL economico fiscale: modifiche al credito d’imposta ZES

L’art. 8 del DL 19 ottobre 2024, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246, introduce alcune importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), regolata dal DL 9 agosto 2024, n. 113.

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DL economico fiscale: modifiche al credito d’imposta ZES

L’art. 8 del DL 19 ottobre 2024, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246, introduce alcune importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), regolata dal DL 9 agosto 2024, n. 113.


Le modifiche apportate al DL 09 agosto 2024, n. 113, si concentrano su tre aspetti chiave:

- Viene sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’art. 1, consentendo di includere nella comunicazione integrativa investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Questa estensione permette ai beneficiari di considerare non solo gli investimenti già indicati nella comunicazione originaria, ma anche quelli aggiuntivi o di maggior importo rispetto a quanto precedentemente dichiarato. Tale variazione comporta anche la possibilità di incrementare il credito d’imposta maturato, a condizione che venga fornita adeguata documentazione probatoria.

- Al comma 2 dell’art. 1, viene inserita una precisazione tecnica che estende il riferimento normativo sia al primo che al secondo periodo del comma 1, garantendo maggiore chiarezza interpretativa.

- Il nuovo comma 3-bis stabilisce un meccanismo di calcolo per determinare il residuo credito d’imposta fruibile, qualora si raggiunga il limite massimo di agevolazione previsto dall'art. 16, co. 6, DL 19 settembre 2023, n. 124. Questo limite, definito per evitare che il credito d’imposta ecceda determinate soglie, viene ora gestito attraverso una procedura che determina la percentuale di credito ancora disponibile per ciascun beneficiario, in base alle risorse residue. La determinazione di questa percentuale tiene conto delle comunicazioni integrative presentate dagli operatori per gli investimenti aggiuntivi.


Le modifiche introdotte dall’art. 8 del DL 19 ottobre 2024, n. 155, offrono una maggiore flessibilità alle imprese che operano nelle ZES, consentendo loro di beneficiare di un credito d’imposta anche per investimenti successivi alla prima comunicazione. Tuttavia, viene confermato un rigido controllo sulle risorse disponibili, mediante l’introduzione del meccanismo che rapporta il credito residuo alle risorse effettivamente utilizzabili. Questo sistema mira a bilanciare le esigenze di sostegno alle imprese con l’obbligo di rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa.

Le imprese che intendono avvalersi di questa opportunità dovranno prestare particolare attenzione alle scadenze e alla documentazione da presentare, per evitare di incorrere in ritardi o irregolarità che potrebbero compromettere l’accesso ai benefici fiscali.

di Anna Russo

Fonte normativa