lunedì, 21 ottobre 2024 | 11:00

Contratti di lavoro atipici nella grande distribuzione e responsabilità solidale

In ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell’impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima, va verificato l’interesse economico concreto dell’ operazione per accertare se si verta in una ipotesi di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29, DLgs. n. 276/2003 (Cassazione - sentenza 16 ottobre 2024 n. 26881, sez. lav.).

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Contratti di lavoro atipici nella grande distribuzione e responsabilità solidale

In ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell’impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima, va verificato l’interesse economico concreto dell’ operazione per accertare se si verta in una ipotesi di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29, DLgs. n. 276/2003 (Cassazione - sentenza 16 ottobre 2024 n. 26881, sez. lav.).

Il caso

Due lavoratrici agivano in giudizio, deducendo di avere lavorato alle dipendenze di una società come commesse dei reparti di pescheria siti all'interno di due supermercati di altra società e chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive loro spettanti, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
I contratti intercorsi tra le società prevedevano la consegna all'affidataria di una parte del supermercato dotata di bancone, celle frigorifere, bilance ed attrezzature varie dietro il pagamento di un canone annuo di euro 15.000 oltre al 5% dei proventi della vendita del pesce; il prezzo veniva incassato dalla società affidataria che emetteva un proprio scontrino fiscale anche se il corrispettivo veniva poi pagato alla cassa del supermercato; tra gli obblighi a carico della società affidataria vi era quello di acquistare il pesce solo dal supermercato affidante e non da fornitori terzi e di praticare gli stessi orari di apertura del supermercato.
La Corte di appello di Firenze, ribaltando la decisione di primo grado, respingeva le domande delle due lavoratrici, sul presupposto che, nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di contratto di appalto nè di cessione di ramo di azienda ma di un contratto atipico, nato dalla prassi commerciale della grande distribuzione, non fosse applicabile l'art. 29, DLgs n. 276/2003 che menziona esclusivamente l'appalto e che, al più, può estendersi al contratto di trasporto.
Avverso tale decisione le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando, preliminarmente, che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quello di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del sub-fornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.
Pertanto, in casi come quello di specie, ciò rileva non è tanto l'esatta qualificazione del contratto, ma la necessità di verificare se vi sia stato un meccanismo che possa giustificare una applicazione della garanzia di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 citato.
Sotto questo profilo, come chiarito dai giudici di legittimità, un ruolo importante nella verifica da svolgere riveste la individuazione dell'interesse economico concreto, di una parte contrattuale rispetto all'altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa: interesse da valutarsi avendo riguardo ad una eventuale sussistenza di una situazione di "dipendenza economica" e di assunzione di un maggior "rischio di impresa", nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di valide scelte alternative economiche sul mercato.
Nella fattispecie, pertanto, andava analizzato quale tra le due società avesse sopportato, nel rapporto negoziale intercorso, il maggior rischio di impresa e quale avesse tratto più vantaggi dalla operazione contrattuale adottata.
Tale accertamento doveva, poi, essere attuato avendo ad oggetto gli elementi concreti, che avevano caratterizzato i contratti intercorsi tra le parti, quali parametri appunto di individuazione del "maggior rischio" e dei "maggiori vantaggi".
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico concreto della operazione, onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa